Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 7753/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’annullamento del decreto del 13 ottobre 2021, con cui il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5 febbraio 1992, n. 91;

Giustizia amministrativa202302592

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale del 13 ottobre 2021 di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego di cittadinanza deducendo violazione dell’art. 9 della legge n. 91/1992 e del d.P.R. n. 572/1993, eccesso di potere, difetto di istruttoria, insufficienza e inadeguatezza della motivazione, falsa applicazione dell’art. 9 della legge n. 91/1992 e violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Ha sostenuto che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato la sentenza di assoluzione pronunciata il 26 novembre 2021 per il reato di false dichiarazioni nell’ambito di una richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l’assenza di un procedimento penale per il reato di ricettazione, nonché le sue condizioni lavorative, familiari e di integrazione nella comunità nazionale. Ha inoltre contestato la mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. Il diniego era fondato su un procedimento penale per il reato previsto dagli artt. 79 e 95 del d.P.R. n. 115/2002 e su una notizia di reato per ricettazione ex art. 648 c.p.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla mancata comunicazione dei motivi ostativi, rilevando che il preavviso ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 era stato inserito nel sistema informatico SICITT il 25 gennaio 2021. La gestione telematica del procedimento, accompagnata dall’associazione di un indirizzo di posta elettronica all’utenza del richiedente, è stata considerata idonea a perfezionare la comunicazione e a porre a carico dell’istante un onere di consultazione del portale e della casella di posta, in applicazione dei principi di amministrazione digitale, autoresponsabilità e leale collaborazione. Nel merito, il Collegio ha affermato che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione è espressione di ampia discrezionalità amministrativa, diretta a valutare l’effettivo inserimento dell’istante nella comunità nazionale e la sua adesione ai valori della convivenza civile. L’Amministrazione può considerare non soltanto le condanne definitive, ma anche fatti oggetto di procedimento penale, comunicazioni di reato, archiviazioni o assoluzioni, quali elementi utili alla valutazione complessiva della personalità, della condotta di vita e della possibile pericolosità sociale. Nel caso concreto, la valutazione amministrativa non è stata ritenuta manifestamente illogica o irragionevole. La successiva sentenza di assoluzione non è stata considerata rilevante, poiché la legittimità dell’atto deve essere valutata secondo la regola del tempus regit actum, con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell’emanazione del diniego. La motivazione del provvedimento è stata ritenuta sufficiente a rendere comprensibile l’iter logico seguito dall’Amministrazione. È stata inoltre esclusa la rilevanza della mancata considerazione delle condizioni attuali di vita della ricorrente, poiché, nonostante la comunicazione dei motivi ostativi, ella non aveva presentato osservazioni procedimentali idonee a orientare diversamente la decisione. Il TAR ha confermato anche la non ammissione al patrocinio a spese dello Stato e ha compensato le spese di lite, lasciando ferma la facoltà di reiterare l’istanza di cittadinanza.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    la cittadinanza “può” essere concessa

    La concessione della cittadinanza per naturalizzazione costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa, finalizzata a valutare l’effettivo inserimento dell’istante nella comunità nazionale.

  • d.P.R. 572/1993

    Regolamento di esecuzione della disciplina sulla concessione della cittadinanza, richiamato quale parametro di legittimità del provvedimento.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto può essere comunicato mediante inserimento nel sistema informatico utilizzato per la gestione della domanda, quando tale modalità sia resa conoscibile all’istante e collegata a un domicilio digitale.

  • artt. 3-bis e 41 d.lgs. 82/2005

    Fondano l’utilizzo delle comunicazioni telematiche e del fascicolo informatico nel procedimento amministrativo, con onere dell’interessato di monitorare il portale e l’indirizzo di posta elettronica associato.

  • art. 648 c.p.

    La notizia di reato per ricettazione può essere considerata dall’Amministrazione quale elemento della valutazione complessiva della personalità e dell’integrazione del richiedente, anche senza condanna penale.

  • artt. 79 e 95 d.P.R. 115/2002

    Il procedimento penale relativo a tali fattispecie è stato valutato nel giudizio amministrativo globale sulla condotta della richiedente.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Ha consentito lo svolgimento dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato in modalità telematica.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, prevista dall’art. 9 della legge n. 91/1992, è espressione di ampia discrezionalità amministrativa: l’Amministrazione deve valutare globalmente l’effettivo inserimento dell’istante nella comunità nazionale, la conoscenza e l’osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali, nonché la condotta personale e le condizioni economiche e sociali.
  • Nel procedimento telematico di concessione della cittadinanza, l’inserimento del preavviso di rigetto nel portale istituzionale, unitamente all’invio della relativa notifica all’indirizzo di posta elettronica associato all’utenza, può integrare la comunicazione dei motivi ostativi e la piena conoscenza dell’atto, gravando sul richiedente un onere di costante consultazione del portale e della casella di posta.
  • Ai fini della valutazione discrezionale sulla concessione della cittadinanza, l’Amministrazione può considerare non soltanto sentenze penali di condanna, ma anche procedimenti, comunicazioni di reato, archiviazioni e assoluzioni, quando tali elementi siano utilizzati non per irrogare una sanzione, bensì per formulare un giudizio complessivo sulla personalità, sull’adesione ai valori della convivenza civile e sulla futura integrazione dell’istante.
  • La legittimità del diniego di cittadinanza deve essere valutata secondo il principio tempus regit actum, con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell’adozione del provvedimento; una sentenza di assoluzione sopravvenuta non incide, di per sé, sulla legittimità originaria dell’atto.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione nella ponderazione degli elementi rilevanti per la naturalizzazione, potendo sindacare la decisione soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, carenza istruttoria o difetto di motivazione.
  • Quando il richiedente, dopo aver ricevuto il preavviso di rigetto, non presenta osservazioni sulle proprie condizioni personali, familiari, lavorative o di integrazione, non può successivamente imputare all’Amministrazione di non aver considerato elementi che non erano stati portati alla sua attenzione nel procedimento.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimentoAmministrazione digitaleMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.