Cassazione Penale, Sentenza n. 13042/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. proposto da Daveti avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile per tardività il suo ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 22/11/2022. Il ricorrente deduceva che il ricorso per cassazione era stato in realtà tempestivamente depositato in più occasioni via PEC (31/03/2023 alla PEC della Cassazione, restituito per incompetenza; 04/04/2023 ad una PEC della Corte d'appello di Firenze; infine 13/04/2023 al deposito atti penali della Corte d'appello) e che tali atti dovessero essere valutati ai fini della tempestività. Lamentava inoltre omessa comunicazione della data di fissazione della discussione, mancata notifica dell'ordinanza ai sensi dell'art. 591 c.p.p. e un errore nel provvedimento di cumulo della Procura generale che riporterebbe un'ordinanza non riferibile al ricorrente.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione soggettiva (rappresentanza). La decisione si fonda sul principio che il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è atto "straordinario" e personale del "condannato" (o del Procuratore generale) e, quindi, può essere proposto solo dal condannato in persona o da un difensore munito di procura speciale ai sensi dell'art. 122 c.p.p. La procura difensiva generale ex art. 96 c.p.p. non è sufficiente e, secondo la giurisprudenza richiamata, si è esaurita con la fase di cognizione. Poiché il ricorso è stato proposto da un difensore privo di procura speciale, è stato ritenuto inammissibile senza che il giudice entrasse nel merito delle questioni di tempestività, notificazione o cumulo. In applicazione dell'art. 616, comma 1, c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
la richiesta è proposta dal procuratore generale o dal condannato, con ricorso presentato alla corte di cassazione entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento
La norma attribuisce il diritto di proporre il rimedio esclusivamente al condannato o al Procuratore generale; si tratta di un rimedio "straordinario" e di stretta interpretazione, perciò l'impugnazione deve essere personale o effettuata tramite difensore munito di procura speciale.
art. 571, comma 3 cod. proc. pen.
può inoltre proporre impugnazione il difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine
Non può essere fatto valere a favore del difensore che presenti il ricorso ex art. 625-bis: la giurisprudenza interpreta il rimando in senso negativo, ritenendo che l'art. 571, comma 3 non legittimi il difensore ordinario a proporre il ricorso straordinario senza procura speciale.
art. 122 cod. proc. pen.
Occorre una procura speciale ai sensi dell'art. 122 c.p.p. che autorizzi il difensore a proporre il ricorso straordinario per correzione di errore di fatto; senza tale procura il difensore non ha legittimazione a presentare l'atto.
art. 18-bis L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamata dall'istante per sostenere che un deposito ricevuto dalla Corte di Cassazione avrebbe dovuto essere trasmesso alla Corte d'appello competente; la questione è stata evocata ma non decisa nel merito a causa dell'inammissibilità per difetto di legittimazione.
art. 591 cod. proc. pen.
Citata dal ricorrente in relazione alla mancata notifica dell'ordinanza impugnata; la presunta violazione è stata sollevata ma non esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, in via equitativa, di una somma a favore della Cassa delle ammende; applicata in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è un rimedio "straordinario" e personale: può essere proposto solo dal condannato o dal Procuratore generale; un difensore può agire solo se munito di procura speciale ai sensi dell'art. 122 c.p.p.
- La procura difensiva ordinaria (art. 96 c.p.p.) non è sufficiente per presentare il ricorso ex art. 625-bis; bisogna acquisire ed allegare una procura speciale che autorizzi specificamente la proposizione dell'atto.
- Se un ricorso è presentato da un soggetto privo di legittimazione la decisione di inammissibilità segue d'ufficio e il giudice non entrerà nel merito delle questioni processuali (es. tempestività, notifiche, errori materiali).
- Per le impugnazioni con scadenze rigide è fondamentale curare sia il destinatario PEC corretto sia la prova del ricevimento da parte dell'ufficio competente: l'invio a caselle non competenti può determinare la perdita del termine.
- Se si deduce la mancata notifica o errori nel provvedimento di cumulo, tali questioni devono essere sollevate con un ricorso valido; altrimenti il difetto di legittimazione può precludere ogni esame di merito.
- La presentazione tempestiva non è l'unico requisito: il rispetto delle condizioni soggettive di ammissibilità (chi può proporre il rimedio) è essenziale; la violazione comporta spesso la condanna alle spese e ad una somma alla Cassa delle ammende.
- In casi dubbi circa la competenza o la casella PEC cui indirizzare l'atto, è prudente ottenere conferma formale e/o depositare direttamente presso l'ufficio competente, o allegare prova dell'autorizzazione del condannato alla presentazione dell'atto da parte del difensore.
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