Ordinanza n. 3618/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoche del nulla osta al lavoro per cittadini extracomunitari adottate dalla Prefettura di Roma il 15 settembre 2025 e il 29 gennaio 2026
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, due provvedimenti di revoca del nulla osta al lavoro, chiedendone anche la sospensione cautelare. La revoca è stata motivata dalla carenza del requisito economico-finanziario in capo al datore di lavoro. L'amministrazione ha valutato la situazione della società richiedente mediante tre indici: indice di indebitamento, ROE e Current Ratio, tutti risultati negativi. Ha inoltre rilevato l'elevato numero di lavoratori richiesti, pari a 81 a fronte di un massimo di 44 lavoratori in quota, e l'incertezza circa la capacità dell'impresa di coprire i propri debiti e di adempiere agli obblighi economici connessi all'assunzione. Il ricorrente ha sostenuto che i dati economici fossero falsati dai costi derivanti dall'apertura di una seconda unità locale dell'impresa. Ha prodotto una relazione di uno studio commercialista, ma l'amministrazione e il giudice hanno rilevato che l'apertura risaliva al 2022, mentre gli indici negativi risultavano anche per il 2021, e che la relazione non analizzava specificamente l'incidenza di tale circostanza. Il ricorrente non ha inoltre fornito un'adeguata giustificazione dell'elevato numero di lavoratori richiesti né dimostrato la capacità di sostenere i relativi obblighi economici.
La decisione
Il TAR, nella valutazione sommaria propria della fase cautelare, ha respinto la domanda di sospensione proposta con riferimento ai motivi aggiunti, ritenendo insussistenti i presupposti per la concessione delle misure cautelari. Ha considerato non adeguatamente contestata la valutazione economico-finanziaria dell'amministrazione, fondata su tre indici tutti negativi e corroborata dal forte indebitamento e dall'incertezza sulla capacità di coprire i debiti. La tesi relativa all'incidenza dei costi della seconda unità locale non è stata ritenuta idonea a superare tale valutazione, sia perché l'apertura risaliva al 2022 mentre anomalie erano già presenti nel 2021, sia perché la relazione contabile prodotta non esaminava puntualmente tale impatto. È stata inoltre valorizzata l'assenza di giustificazione per la richiesta di 81 lavoratori e di prova della capacità di adempiere agli obblighi economici. Il TAR ha rilevato anche che l'amministrazione aveva adottato un atteggiamento selettivo e non preclusivo, accogliendo altre istanze riferite ai decreti flussi 2021 e 2022. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare e con la valutazione sommaria tipica della fase incidentale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo può essere negata quando, a un esame sommario, la motivazione dell'amministrazione risulti fondata su una pluralità di indicatori economico-finanziari convergenti e le contestazioni del ricorrente non siano supportate da elementi analitici idonei a infirmarla.
- La valutazione della capacità economico-finanziaria del datore di lavoro può tener conto congiuntamente dell'indebitamento, della redditività, della liquidità e del numero di lavoratori richiesti, soprattutto quando la richiesta ecceda significativamente la quota disponibile e non sia adeguatamente giustificata.
- Una relazione contabile non è sufficiente a superare, in sede cautelare, la valutazione negativa dell'amministrazione se non analizza specificamente l'incidenza della circostanza aziendale invocata dal ricorrente e non spiega le anomalie degli indici economici riferite anche a periodi anteriori a tale circostanza.
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