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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33674/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La società ricorrente ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della Direttiva 2006/112/CE. Secondo la ricorrente, l'imposta unica sulle scommesse avrebbe natura di imposta sul volume d'affari analoga all'IVA e, poiché nell'Unione europea l'unica imposta sul volume d'affari consentita sarebbe l'IVA, il tributo nazionale sarebbe incompatibile con il diritto UE. La società ha insistito anche in memoria sulla richiesta di accoglimento e sul rilievo di questioni di compatibilità eurounitaria e di parità di trattamento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura di incompatibilità con il diritto UE, richiamando una giurisprudenza già consolidata della Cassazione, della Corte costituzionale e della Corte di giustizia. Ha chiarito che il tributo colpisce la prestazione di un servizio di gioco e non la giocata in sé, che l'imposta non è armonizzata e che la normativa italiana non introduce discriminazioni vietate tra operatori nazionali ed esteri né ostacola in modo illegittimo la libera prestazione di servizi. Ha inoltre escluso la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenendo la questione già chiarita dalla giurisprudenza unionale. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 1

    Parte del quadro normativo dell'imposta unica sulle scommesse; la Corte lo considera già scrutinato, in combinazione con le altre norme, dalla giurisprudenza costituzionale e unionale.

  • d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 3

    Norma sul presupposto e sull'ambito soggettivo dell'imposta unica, interpretata alla luce della disposizione del 2010 e della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018.

  • L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 66, lett. b)

    Disposizione interpretativa che la Corte considera applicabile anche ai rapporti anteriori, ma la cui illegittimità costituzionale è stata dichiarata limitatamente alla parte in cui assoggettava le ricevitorie per annualità precedenti al 2011; resta ferma la responsabilità del bookmaker privo di concessione.

  • d.m. MEF 10 marzo 2006, n. 111, art. 16

    Richiamato nel quadro normativo della disciplina delle scommesse, senza autonoma ratio decisoria specificata.

  • L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 644, lett. g)

    La Corte ne dichiara inammissibile il richiamo nel caso concreto perché norma non applicabile ratione temporis.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata quale vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

  • Direttiva 2006/112/CE

    La Corte esclude che l'imposta unica sulle scommesse abbia natura di imposta armonizzata sul volume d'affari e quindi ritiene infondata la censura di contrasto con la direttiva IVA.

  • art. 56 TFUE

    Richiamato per inquadrare i giochi d'azzardo nella libertà di prestazione dei servizi, ma la Corte esclude che la disciplina italiana violi tale libertà.

  • art. 267 TFUE

    Richiamato per il tema del rinvio pregiudiziale; la Corte ritiene non necessario un nuovo rinvio perché la questione è già stata interpretata dalla Corte di giustizia.

  • art. 53 Cost.

    La Corte costituzionale ha ravvisato l'illegittimità della norma solo per l'impossibilità di traslazione dell'imposta sulle ricevitorie per gli esercizi anteriori al 2011, in rapporto alla capacità contributiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • L'imposta unica sulle scommesse non va qualificata come imposta armonizzata sul volume d'affari assimilabile all'IVA; il suo presupposto è il servizio di gioco reso tramite l'organizzazione dell'attività, non la singola giocata.
  • La disciplina italiana dell'imposta sulle scommesse, applicata agli operatori che raccolgono scommesse sul territorio nazionale, non è di per sé incompatibile con il diritto UE né integra una discriminazione vietata tra operatori stabiliti in Italia e all'estero.
  • La dichiarazione di illegittimità costituzionale della disciplina ha inciso solo sulla pretesa verso le ricevitorie per le annualità anteriori al 2011, nelle quali non era possibile traslare il tributo; non è venuta meno la soggettività passiva del bookmaker privo di concessione.
  • In presenza di una giurisprudenza unionale già chiaramente formatasi sulla questione, il giudice di legittimità può escludere la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
  • La censura di violazione del diritto UE è infondata quando pretende di ricavare dall'assenza di armonizzazione fiscale un divieto generale di prelievo nazionale non discriminatorio sul settore del gioco d'azzardo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europeaRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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