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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15917/2022 del 26/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione contro la conferma della condanna (tribunale di Isernia e Corte d'appello di Campobasso) per il reato di danneggiamento aggravato. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione di legge per mancata dichiarazione dell'intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza impugnata; 2) vizio della motivazione circa la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato (la Corte non avrebbe adeguatamente motivato); 3) vizio della motivazione circa l'elemento soggettivo; inoltre è stata depositata documentazione attestante uno stato di incapacità mentale e chiesta una consulenza peritale ai sensi degli artt. 70 e segg. c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in relazione alla prescrizione: ha rilevato che la richiesta di accertamento della capacità processuale non trova applicazione in sede di legittimità (la sospensione ex artt. 70 e segg. c.p.p. non si applica in Cassazione). I motivi che censuravano la responsabilità sono stati ritenuti generici e non specificamente motivati. Quanto alla prescrizione, il fatto era contestato il 13/11/2012; il termine di prescrizione, comprensivo del periodo di interruzione, è risultato pari a 7 anni e 6 mesi e si è quindi perfezionato il 13/05/2020, dopo la sentenza di primo grado e prima della sentenza impugnata, in assenza di sospensioni in primo grado. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.

Norme richiamate

  • artt. 70 e segg. cod. proc. pen.

    La sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato, prevista da tali disposizioni, non è applicabile nel giudizio di legittimità poiché l'imputato non interviene personalmente in Cassazione e la difesa è esercitata esclusivamente dal difensore.

  • precedente giurisprudenziale: Sez. 4, n. 48754 del 09/10/2019 (Aveni, Rv. 277871)

    Conferma il principio per cui la sospensione per incapacità non opera in sede di Cassazione; citato a sostegno dell'interpretazione applicata al caso.

Massime di principio

  • In Cassazione non è normalmente possibile ottenere la sospensione del processo per incapacità dell'imputato ai sensi degli artt. 70 e segg. c.p.p., perché l'imputato non partecipa personalmente al giudizio di legittimità; le questioni di capacità devono essere sollevate e valutate nei gradi di merito.
  • Le censure sulla responsabilità penale devono essere motivate in modo specifico e puntuale: deduzioni generiche che non indicano i passaggi logico-giuridici contestati alla sentenza impugnata sono inefficaci in Cassazione.
  • Il calcolo della prescrizione richiede attenzione: se il termine di prescrizione, anche tenendo conto di eventuali interruzioni, si è già perfezionato prima della pronuncia del giudice di appello, la Corte di Cassazione deve annullare senza rinvio per estinzione del reato.
  • Se si ritiene che la prescrizione sia intervenuta, la difesa deve documentare e richiedere tempestivamente il riconoscimento della prescrizione nei gradi inferiori e fornire il computo preciso dei termini e delle eventuali interruzioni/sospensioni.
  • Quando si impugna una sentenza in Cassazione, è strategico concentrare i motivi su punti specifici di diritto o di motivazione e corredarli con dati cronologici e giuridici precisi (es. calcolo termini di prescrizione) per ottenere accoglimento.

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