Cassazione Penale, Sentenza n. 15917/2022 del 26/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione contro la conferma della condanna (tribunale di Isernia e Corte d'appello di Campobasso) per il reato di danneggiamento aggravato. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione di legge per mancata dichiarazione dell'intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza impugnata; 2) vizio della motivazione circa la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato (la Corte non avrebbe adeguatamente motivato); 3) vizio della motivazione circa l'elemento soggettivo; inoltre è stata depositata documentazione attestante uno stato di incapacità mentale e chiesta una consulenza peritale ai sensi degli artt. 70 e segg. c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in relazione alla prescrizione: ha rilevato che la richiesta di accertamento della capacità processuale non trova applicazione in sede di legittimità (la sospensione ex artt. 70 e segg. c.p.p. non si applica in Cassazione). I motivi che censuravano la responsabilità sono stati ritenuti generici e non specificamente motivati. Quanto alla prescrizione, il fatto era contestato il 13/11/2012; il termine di prescrizione, comprensivo del periodo di interruzione, è risultato pari a 7 anni e 6 mesi e si è quindi perfezionato il 13/05/2020, dopo la sentenza di primo grado e prima della sentenza impugnata, in assenza di sospensioni in primo grado. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
artt. 70 e segg. cod. proc. pen.
La sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato, prevista da tali disposizioni, non è applicabile nel giudizio di legittimità poiché l'imputato non interviene personalmente in Cassazione e la difesa è esercitata esclusivamente dal difensore.
precedente giurisprudenziale: Sez. 4, n. 48754 del 09/10/2019 (Aveni, Rv. 277871)
Conferma il principio per cui la sospensione per incapacità non opera in sede di Cassazione; citato a sostegno dell'interpretazione applicata al caso.
Massime di principio
- In Cassazione non è normalmente possibile ottenere la sospensione del processo per incapacità dell'imputato ai sensi degli artt. 70 e segg. c.p.p., perché l'imputato non partecipa personalmente al giudizio di legittimità; le questioni di capacità devono essere sollevate e valutate nei gradi di merito.
- Le censure sulla responsabilità penale devono essere motivate in modo specifico e puntuale: deduzioni generiche che non indicano i passaggi logico-giuridici contestati alla sentenza impugnata sono inefficaci in Cassazione.
- Il calcolo della prescrizione richiede attenzione: se il termine di prescrizione, anche tenendo conto di eventuali interruzioni, si è già perfezionato prima della pronuncia del giudice di appello, la Corte di Cassazione deve annullare senza rinvio per estinzione del reato.
- Se si ritiene che la prescrizione sia intervenuta, la difesa deve documentare e richiedere tempestivamente il riconoscimento della prescrizione nei gradi inferiori e fornire il computo preciso dei termini e delle eventuali interruzioni/sospensioni.
- Quando si impugna una sentenza in Cassazione, è strategico concentrare i motivi su punti specifici di diritto o di motivazione e corredarli con dati cronologici e giuridici precisi (es. calcolo termini di prescrizione) per ottenere accoglimento.
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