Ordinanza n. 1499/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Prefetto di Napoli Prot. n. -OMISSIS-del 12 marzo 2026, notificato in data 14 marzo 2026 con il quale è stato disposto, previo il ritiro cautelare delle armi, il divieto relativamente alle armi meglio descritte nella nota n. -OMISSIS-/Area 1/staff dell’8 gennaio 2026, notificato in data 8 gennaio 2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di divieto relativo a determinate armi, adottato previo ritiro cautelare delle armi
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Prefetto di Napoli del 12 marzo 2026, notificato il 14 marzo 2026, con il quale, previo ritiro cautelare, è stato disposto il divieto relativo alle armi descritte in una precedente nota prefettizia. Ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia dell'atto, rappresentando quale pregiudizio la sottrazione di beni ritenuti storici e affettivi e, secondo quanto riportato in ricorso, non pericolosi. Il testo non espone ulteriori motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto necessaria la sussistenza congiunta del fumus boni iuris e del periculum in mora e ha rilevato, allo stato, la mancata allegazione di un pregiudizio grave e irreparabile: la sottrazione di beni storici e affettivi non è stata considerata sufficiente. Ha inoltre osservato che il divieto non incide su un interesse primario del ricorrente, mentre l'interesse pubblico tutelato dalla disciplina delle armi è di rango primario. Nel bilanciamento degli interessi, l'interesse privato è stato ritenuto recessivo rispetto a quello pubblico. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la verifica dei presupposti cautelari e consente la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato quando ne ricorrano le condizioni.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a sostegno dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La concessione della tutela cautelare nel processo amministrativo presuppone la compresenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; la carenza di uno dei due presupposti è sufficiente a negare la misura.
- Il pregiudizio derivante dalla sottrazione di beni aventi valore storico o affettivo non integra necessariamente un danno grave e irreparabile idoneo a giustificare la sospensione di un divieto prefettizio in materia di armi.
- Nel giudizio cautelare relativo a un divieto prefettizio in materia di armi, l'interesse pubblico alla sicurezza tutelato dalla disciplina delle armi può prevalere sull'interesse privato alla disponibilità dei beni, quando quest'ultimo non incida su un interesse primario e non sia assistito da un pregiudizio grave e irreparabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 1257/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 233/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 234/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 279/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 280/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 281/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →