Cassazione Penale, Ordinanza n. 18335/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva affermato la sua responsabilità per detenzione di hashish a fini di cessione. Il ricorso, per come descritto dalla Corte, riproponeva sostanzialmente i motivi di appello e contestava la ricostruzione del fatto e la valutazione del materiale probatorio. In particolare, la difesa mirava a mettere in discussione gli indici valorizzati dai giudici di merito per ritenere la destinazione allo spaccio della sostanza: il numero di dosi già confezionate, la detenzione addosso alla persona, il luogo di rinvenimento in zona di passaggio di altri detenuti e il possesso di appunti manoscritti con nomi e cifre. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure inammissibili perché rivolte a sollecitare un nuovo apprezzamento del fatto e della prova, attività riservata al giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero reiterative dei motivi di appello e comunque dirette a censurare la ricostruzione fattuale e la valutazione probatoria, profili non scrutinabili in sede di legittimità quando la motivazione di merito sia congrua, adeguata e immune da manifesta illogicità. Ha quindi confermato la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice del reato di detenzione di sostanza stupefacente in ipotesi di lieve entità; la responsabilità è stata affermata sulla base di indici fattuali ritenuti convergenti verso la destinazione alla cessione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, quando non ricorrono ragioni di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono deducibili censure che mirino, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una nuova valutazione delle prove, poiché tali attività competono esclusivamente al giudice di merito.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando risulti congrua, adeguata e sorretta da criteri inferenziali non manifestamente illogici, specie se fondata su una pluralità di elementi indiziari convergenti.
- La presenza di dosi già confezionate, la modalità di detenzione, il contesto spaziale del rinvenimento e la disponibilità di annotazioni contabili possono costituire, nel loro complesso, indici sintomatici della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare i motivi di appello, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, è inammissibile.
Come è indicizzato
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