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Sentenza

Sentenza n. 3370/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento previa adozione di misure cautelari a) della valutazione, pari a 20/30 punti, della prova scritta della ricorrente del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia (codice 02), nonché dell’esclusione dal predetto concorso scaturita dall’esito negativo dell’anzidetta prova; b) dei quesiti n. 26 e 18 del questionario somministrato alla ricorrente nel corso della prova scritta del concorso sub a); c) per quanto di ragione, dei provvedimenti, di data e numero sconosciuti, con i quali sono stati predisposti i questionari per la prova scritta del concorso sub a); d) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente; per l’accertamento e) del diritto della ricorrente all’attribuzione di 1,75 punti, in aggiunta ai 20 già conseguiti, per l’annullamento dei quesiti impugnati; f) del diritto della ricorrente ad essere riammesso nella procedura concorsuale sub a).

Giustizia amministrativa202600109

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: valutazione di 20/30 nella prova scritta e conseguente esclusione dal concorso, nonché i quesiti n. 18 e n. 26 del questionario

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore concorsuale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la valutazione conseguita nella prova scritta del concorso per il reclutamento di personale non dirigenziale destinato ai ruoli del Ministero della Giustizia e la conseguente esclusione, deducendo l'illegittimità dei quesiti n. 18 e n. 26. Ha lamentato violazione del principio di univocità della risposta esatta, difetto di motivazione, eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza ed erroneità, violazione della par condicio concorsuale e della trasparenza, disparità di trattamento, violazione degli artt. 3 e 97 Cost., violazione del giusto procedimento e ingiustizia manifesta. Quanto al quesito n. 26, formulato nei termini «Quale file NON può essere elaborato da un OCR?», con opzioni relative a un'immagine JPG, a un documento Word e a un PDF, ha sostenuto che anche un documento Word potrebbe essere elaborato da un sistema OCR, in particolare mediante SharePoint. Quanto al quesito n. 18, concernente l'art. 127 Cost. e l'individuazione dei soggetti che possono promuovere direttamente la questione di costituzionalità, ha sostenuto che la formulazione «questione sulla costituzionalità della legge», diversa dall'espressione costituzionale «questione di legittimità costituzionale», fosse erronea e fuorviante. Ha chiesto l'annullamento dei quesiti, l'attribuzione di 1,75 punti aggiuntivi e la riammissione alla procedura concorsuale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha ribadito che l'Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella formulazione dei quesiti concorsuali e nella valutazione delle risposte, sindacabile solo quando il quesito sia assolutamente incomprensibile, oppure quando la risposta prescelta sia manifestamente irragionevole, arbitraria o illogica, purché il candidato fornisca almeno un principio di prova. Al contempo, nei test a risposta multipla la domanda deve essere chiara, completa e non ambigua e deve prevedere una sola risposta indubitabilmente corretta; l'Amministrazione non può sottoporre ai candidati quesiti-tranello che impongano di scegliere la risposta meno errata o più accettabile. Il quesito n. 18 è stato ritenuto legittimo: l'espressione «questione sulla costituzionalità», pur non coincidendo letteralmente con quella dell'art. 127 Cost., è chiaramente riferibile al giudizio di costituzionalità in via principale e non è idonea a disorientare il candidato. L'errore della ricorrente è quindi dipeso dalla scelta di una risposta palesemente errata, non dalla formulazione del quesito. Anche il quesito n. 26 è stato ritenuto legittimo: l'OCR consente di convertire immagini, documenti scansionati o PDF in testo digitale e modificabile, ma non serve alla conversione tout court di un documento Word, che è già editabile e modificabile; può eventualmente estrarre testo da immagini inserite nel documento. Il TAR ha richiamato, per entrambi i quesiti, una propria precedente sentenza quale precedente conforme. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 1.000 euro di spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificati i presupposti processuali e istruttori

    Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata, essendo complete le formalità, il contraddittorio e l'istruttoria.

  • art. 127 Cost.

    questione di legittimità costituzionale

    La disposizione individua il giudizio di costituzionalità in via principale; il TAR ha ritenuto equivalente, nel contesto del quesito concorsuale, l'espressione «questione sulla costituzionalità».

  • art. 74 c.p.a.

    Il TAR ha richiamato una precedente sentenza della stessa Sezione come precedente conforme.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Il TAR ha richiamato la precedente pronuncia nella motivazione quale precedente conforme.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    Sono stati invocati dalla ricorrente a sostegno delle censure di irragionevolezza, disparità di trattamento, trasparenza e buon andamento, ma non sono stati ritenuti violati.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali a quiz l'Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella scelta e nella valutazione delle domande; il sindacato giurisdizionale è ammesso soltanto quando il quesito sia assolutamente incomprensibile oppure quando la risposta indicata come corretta sia manifestamente irragionevole, arbitraria o illogica, sulla base di una prova o almeno di un principio di prova fornito dal candidato.
  • Nei test a risposta multipla ogni domanda deve essere formulata in modo chiaro e completo e deve contemplare una sola risposta indubitabilmente esatta; è illegittima la formulazione ambigua o decettiva che costringa il candidato a scegliere la risposta meno errata o approssimativamente più accettabile.
  • La discrezionalità tecnica dell'Amministrazione nella predisposizione dei quesiti concorsuali è soggetta ai principi della riserva di scienza e può essere sindacata quando la soluzione prescelta non sia coerente con le conoscenze scientifiche o tecniche pertinenti.
  • La diversa formulazione letterale di un quesito rispetto alla terminologia legislativa non determina di per sé l'illegittimità della domanda, quando il significato complessivo dell'espressione sia chiaramente riferibile all'istituto normativo pertinente e non sia idoneo a disorientare il candidato.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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