Cassazione Civile, Ordinanza n. 12501/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente, sottoscritta dal legale rappresentante e dai difensori, con indicazione dell'avvenuta conciliazione extraprocessuale della controversia. Di conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio, disponendo la compensazione delle spese in ragione dell'evento che ha determinato la definizione del processo.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguardava il diniego di rimborso della differenza pagata su una tassa di ancoraggio applicata alle imbarcazioni viaggianti da o verso Paesi extra UE. In primo grado il ricorso della società era stato respinto; in appello la CTR della Liguria aveva confermato il rigetto, ritenendo impugnabile il diniego di rimborso ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992, sussistente la legittimazione passiva dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli quale soggetto percettore del tributo e insussistente un contrasto tra disciplina interna e diritto dell'Unione, poiché la maggiore tassazione in base al tonnellaggio della nave e alla provenienza extra UE sarebbe giustificata dai maggiori oneri di ancoraggio. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi e richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'UE, ma nelle more ha depositato atto di rinuncia al ricorso per intervenuta conciliazione extraprocessuale.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. 546/1992
Il diniego di rimborso è qualificato come atto impugnabile nel processo tributario, rientrante tra gli atti espressamente sindacabili.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il diniego di rimborso di un tributo può integrare un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992.
- La rinuncia al ricorso, se validamente sottoscritta dalla parte e dai difensori e accompagnata dall'avvenuta conciliazione della controversia, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia conseguente a conciliazione extraprocessuale, il giudice può disporre la compensazione delle spese tenendo conto della causa che ha provocato l'evento processuale.
Come è indicizzato
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