Cassazione Penale, Sentenza n. 8597/2022 del 14/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Vallone ha impugnato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per riciclaggio aggravato (art. 416 bis.1 c.p. e artt. 648 ter e 8 d.lgs. 10/03/2000 n. 74). Ha articolato tre motivi: (1) vizio di motivazione sul giudizio di gravità indiziaria perché il Tribunale ha valorizzato le dichiarazioni del coindagato Mercurio senza valutare la credibilità soggettiva e la fonte di conoscenza, e tali dichiarazioni sarebbero generiche e non corroborate da riscontri esterni; (2) mancata adeguata motivazione sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p., contestata in precedenza poiché Vallone non è accusato di partecipazione all'associazione mafiosa; (3) carenza motivazionale sulla necessità e proporzionalità della misura cautelare, in particolare sul pericolo di recidiva attuale e concreto dato che le condotte sono datate 2015-2016 e non vi sarebbero fatti successivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (motivo assorbente) e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del GIP del 03/07/2020. Ha disposto l'immediata scarcerazione di Vallone, se non detenuto per altra causa, e la cessazione della misura cautelare. La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia motivato in modo sintetico e insufficiente, avendo valorizzato dichiarazioni di Mercurio prive di valutazione sulla credibilità soggettiva e prive di riscontri estrinseci individualizzanti; ciò ha svuotato il quadro indiziario necessario per la custodia cautelare. Gli altri motivi sono stati assorbiti dalla decisione sul primo motivo.
Norme richiamate
art. 416 bis.1 cod. pen.
Aggravante collegata alla provenienza mafiosa del reato: la Corte ha richiesto adeguata motivazione che colleghi in modo specifico la provenienza del denaro alla cosca e la partecipazione dell'indagato, non potendosi basare su dichiarazioni generiche non corroborate.
art. 648 ter cod. pen.
Norma sul reato di riciclaggio: è contestato l'uso di operazioni per ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa (c.d. smurfing); la Corte ha richiesto elementi che colleghino materialmente l'indagato a tali operazioni.
art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Richiamato come normativa collegata ai reati- scopo citati nella imputazione; la decisione non approfondisce la norma ma la inserisce nel quadro dei reati connessi al presunto riciclaggio.
art. 273 c.p.p. (comma primo e primo bis)
Principio che regola i gravi indizi di colpevolezza per le misure cautelari: la Corte richiama che le dichiarazioni accusatorie di coindagati assumono rilevanza cautelare solo se intrinsecamente attendibili e corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti.
art. 192 c.p.p. (commi terzo e quarto)
Norme richiamate in tema di valutazione probatoria delle dichiarazioni: servono per delineare i limiti della utilizzazione delle dichiarazioni rese da persone coinvolte e la necessità di valutare credibilità e riscontri.
art. 11 L. n. 63 del 2001
Riferimento normativo che ha introdotto il richiamo tra gli articoli processuali citati; la Corte lo menziona nella spiegazione delle regole di valutazione delle dichiarazioni accusatorie.
Massime di principio
- Per disporre misure cautelari basate su dichiarazioni di coindagati è necessario che tali dichiarazioni siano valutate sotto il profilo della credibilità soggettiva e corredate da riscontri estrinseci individualizzanti; dichiarazioni generiche non sono sufficienti a fondare la custodia cautelare.
- Quando è contestata la provenienza mafiosa di beni o denaro (aggravante art. 416 bis.1 c.p.), il giudice deve motivare con riferimenti specifici che colleghino materialmente i beni alla cosca e la partecipazione dell'indagato, non potendosi limitare a deduzioni generiche.
- Se il giudizio sul primo motivo (ad es. insufficienza degli indizi) è risolutivo, gli altri motivi relativi a esigenze cautelari possono risultare assorbiti e non essere esaminati nel merito.
- La scelta della misura cautelare richiede motivazione concreta sul pericolo attuale (di fuga, di inquinamento delle prove, di reiterazione): fatti datati e assenza di comportamenti successivi rilevanti possono indebolire la sussistenza del pericolo.
- In contesti di imputazioni complesse (riciclaggio collegato ad associazioni mafiose) il giudice deve effettuare una valutazione di sintesi che colleghi ruoli, fatti e riscontri esterni; insufficienze motivazionali formali o l'uso di prove indirette non corroborate possono comportare l'annullamento della misura cautelare.
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