Cassazione Civile, Ordinanza n. 30292/2022 del 14/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La Corte è intervenuta in un procedimento di correzione di errore materiale relativo a una precedente ordinanza di Cassazione. Nell'ordinanza da correggere era stato erroneamente affermato che avesse depositato memoria solo la parte controricorrente; dagli atti risultava invece che una memoria era stata depositata, nel termine di legge, anche dalla società ricorrente. La parte ricorrente aveva segnalato l'errore e la Corte ha quindi attivato il procedimento di correzione d'ufficio ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c. Le parti erano state avvisate della camera di consiglio non partecipata; solo la società ricorrente aveva depositato memoria in questo procedimento. La questione non riguardava il merito della controversia sostanziale, ma esclusivamente la rettifica del testo motivazionale dell'ordinanza precedente.
La decisione
La Corte ha disposto la correzione dell'ordinanza n. 36856/2021, sostituendo l'affermazione errata secondo cui aveva depositato memoria solo la parte controricorrente con la formula corretta secondo cui entrambe le parti avevano depositato memorie nel termine di legge. Non è stata disposta alcuna diversa statuizione nel dispositivo dell'ordinanza corretta e non è stata pronunciata alcuna decisione sulle spese del procedimento di correzione, ritenendole non ammissibili in tale sede.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
consente la correzione di errori materiali delle decisioni della Corte di cassazione mediante apposito procedimento in camera di consiglio.
art. 287 c.p.c.
richiamato, insieme all'art. 391-bis c.p.c., come base del procedimento di correzione dell'errore materiale.
artt. 375 c.p.c. e 391-bis c.p.c.
indicano il rito camerale non partecipato per la trattazione del procedimento di correzione.
Massime di principio
- Nel procedimento di correzione di errore materiale della decisione di cassazione è consentita la rettifica del solo errore testuale o materiale che non incida sulla statuizione sostanziale.
- La correzione può essere disposta anche d'ufficio quando l'errore risulti dagli atti e sia necessario allineare il testo della decisione al contenuto effettivo del processo.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non può essere adottata alcuna nuova statuizione sul merito né una decisione sulle spese processuali.
- La rettifica della motivazione non comporta modifica del dispositivo se l'errore riguarda un dato meramente descrittivo e non la volontà decisoria della Corte.
Come è indicizzato
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