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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6363/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato in cinque censure: 1) inutilizzabilità delle chat Sky ECC acquisite tramite ordine europeo d'indagine (O.I.E.) per vizi nella catena di custodia, assenza di protocolli di informatica forense e possibile intervento di più forze di polizia nella decriptazione; 2) vizio di motivazione per la mancata valutazione dell'esclusione dell'aggravante della premeditazione (richiesta di verifica concreta); 3) carenza di motivazione sulla sussistenza della premeditazione secondo i criteri giurisprudenziali (mancanza dell'elemento ideologico e contraddittorietà con le ragioni del contrasto indicate come movente); 4) contraddittorietà e insufficienza della motivazione sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga e di reiterazione dedotti solo dalla gravità del fatto, mentre l'indagato aveva legittimamente vissuto all'estero senza latitanza); 5) (connessioni e approfondimenti alle prime censure).

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo utilizzabili le chat Sky ECC acquisite dall'autorità francese tramite O.I.E.: le conversazioni sono state qualificate come dati/documenti informatici conservati all'estero e la decriptazione effettuata dalle autorità straniere è stata ritenuta regolare, sussistendo la presunzione di legittimità degli atti compiuti dallo Stato estero e la documentazione trasmessa (CD sigillati, verbali) idonea a garantire la catena di custodia. Invece il Collegio ha accolto i motivi relativi alla premeditazione: ha ritenuto errata l'omessa valutazione della difesa da parte del Tribunale in ordine all'aggravante e ha disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla declaratoria d'inammissibilità della richiesta di riesame sull'aggravante della premeditazione, con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio sul punto e sulle statuizioni consequenziali. Il quarto motivo (esigenze cautelari) è stato assorbito dalla decisione di rimessione sul profilo della premeditazione.

Norme richiamate

  • art. 234-bis cod. proc. pen.

    «È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare»

    La Corte ha ritenuto applicabile questa norma alle chat decriptate e acquisite all'estero, qualificandole come documenti/dati informatici e ammettendone l'acquisizione da parte dell'autorità italiana sulla base di quanto trasmesso dall'autorità straniera

  • art. 266-bis cod. proc. pen. e artt. 266 e ss.

    La Corte ha operato la distinzione tra intercettazione di flussi di comunicazione (disciplinata da art.266 e 266-bis) e acquisizione/decriptazione di dati conservati (non intercettazione in senso tecnico): le chat decriptate da dati 'freddi' non rientrano nella disciplina delle intercettazioni in transito

  • Direttiva 2014/41/UE e d.lgs. 27 giugno 2017, n.108 (esecuzione dell'Ordine Europeo d'Indagine)

    Art. 2: "Gli Stati membri eseguono un OEI in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alla presente direttiva"; Art. 9: "L'autorità di esecuzione riconosce un OEI, trasmesso conformemente alle disposizioni della presente direttiva, senza imporre ulteriori formalità e ne assicura l'esecuzione..."

    La Corte ha richiamato il principio di mutua fiducia e il meccanismo del riconoscimento reciproco: l'O.I.E. trasmesso ed eseguito conformemente legittima la utilizzazione degli atti esteri salvo che sia provata una violazione di diritti fondamentali

  • Decreto-legge 30 settembre 2021 n.132 (convertito) e novellato art.132 d.lgs. 30 giugno 2003, n.196

    La Corte ha ritenuto la disciplina nazionale più recente sul reperimento dei dati di traffico compatibile e indicativa della necessità di presidio giurisdizionale per acquisizioni rilevanti; nel caso, comunque, l'acquisizione è stata qualificata come documento informatico acquisito all'estero sotto direzione dell'autorità giudiziaria francese

Massime di principio

  • Le conversazioni criptate conservate su server esteri, una volta decriptate e trasmesse da un'autorità giudiziaria straniera nell'ambito di una O.I.E., possono essere utilizzate come documenti informatici in Italia; sussiste una presunzione di legittimità dell'attività svolta dallo Stato esecutore salvo prova concreta di illegittimità
  • Occorre distinguere tra intercettazione in tempo reale (regime degli artt. 266 e 266-bis c.p.p.) e acquisizione/decriptazione di dati 'freddi' conservati: alla seconda categoria si applicano regole diverse (art.234-bis e disciplina O.I.E.)
  • Dubbi generici o ipotesi sulla possibile alterazione dei dati non sono sufficienti: la difesa deve proporre allegazioni specifiche e, se possibile, chiedere atti istruttori (es. acquisizione verbali di estrazione, protocolli forensi, copie certificate, hash) per mettere in discussione la genuinità
  • Il giudice italiano non è tenuto a riesaminare la regolarità formale degli atti compiuti dall'autorità straniera nell'esecuzione di una O.I.E., salvo concrete e specifiche prove di violazione di norme inderogabili o diritti fondamentali
  • Se l'impugnazione mira anche a incidere sulla valutazione della gravità del fatto e sulle esigenze cautelari, l'interesse a impugnare la qualificazione di un'aggravante (es. premeditazione) può essere riconosciuto e giustificare la rinnovazione del giudizio; l'omessa risposta del giudice su tale profilo può determinare l'annullamento con rinvio
  • In casi analoghi la strategia difensiva consigliabile è richiedere tempestivamente e formalmente la produzione dei verbali di acquisizione/decriptazione, dei protocolli di informatica forense e delle copie certificate, e, se necessario, sollevare questioni precise sul rispetto dei diritti fondamentali dello Stato estero

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