Cassazione Penale, Sentenza n. 6339/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su un unico motivo (ex art. 173 disp. att. c.p.p.) di violazione degli artt. 606 lett. b) ed e) c.p.p. con riferimento alla confermata confisca per equivalente. Il ricorrente deduceva che i reati di truffa e peculato dichiarati prescritti erano stati commessi nel 2007-2008, quindi anteriormente all'introduzione della possibilità di confisca per equivalente prevista dall'art. 322 ter c.p., e quindi la confisca non sarebbe applicabile retroattivamente. Si contestava inoltre l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 578 bis c.p.p. ritenuta non estendibile a fatti commessi dopo la sua entrata in vigore. Con memoria integrativa la difesa ha richiamato anche il provvedimento genetico di sequestro
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Motivazioni principali: 1) parte della questione riguardante la confisca era già stata decisa dal Tribunale di Velletri in primo grado (confisca del profitto in denaro, quantificata in euro 80.995,00) e tale statuizione non era stata impugnata specificamente in appello; perciò quella questione non poteva essere sollevata per la prima volta in cassazione perché la decisione di primo grado su quel punto aveva acquisito efficacia di giudicato; 2) sul merito la doglianza è infondata: la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite, n. 31617/2015) ammette che, anche a seguito della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, possa essere disposta la confisca del prezzo o del profitto quando vi sia stata precedente pronuncia di condanna e gli accertamenti sulla responsabilità e sul carattere del bene da confiscare rimangano inalterati. Nel caso di specie la confisca riguardava somme di denaro corrispondenti al profitto e pertanto non è risultato alcun vizio nella conferma della confisca in appello
Norme richiamate
art. 322 ter c.p.
Disciplina della confisca diretta del prezzo o del profitto del reato; il giudice può disporre la confisca del profitto anche in presenza di declaratoria di estinzione per prescrizione se gli accertamenti materiali rimangono invariati
art. 240, comma 2, n. 1 c.p.
Consente al giudice, anche in caso di estinzione del reato, di disporre la confisca del prezzo; richiamato per giustificare la possibilità di misure patrimoniali nonostante la prescrizione
art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.
Motivi di ricorso per cassazione che riguardano violazione di norme processuali e vizio della motivazione; qui invocati dal ricorrente ma ritenuti non fondati o non deducibili
art. 578 bis c.p.p.
Norma processuale richiamata dal ricorrente in relazione alla disciplina applicabile; la Corte ha rilevato che non poteva essere estesa retroattivamente secondo la doglianza, ma ha comunque escluso un vizio reale rispetto alla vicenda concreta
art. 640 quater c.p.
Norma sostanziale collegata al reato di truffa aggravata richiamata nella motivazione di primo grado in relazione alla quantificazione del profitto confiscato
Sezioni Unite, sent. n. 31617 del 26/06/2015 (giurisprudenza)
Principio interpretativo secondo il quale, anche dopo la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, il giudice può disporre la confisca del prezzo o del profitto se esiste una pronuncia di condanna precedente e gli accertamenti sulla responsabilità e sulla qualificazione del bene sono rimasti inalterati
Massime di principio
- Una statuizione di confisca pronunciata in primo grado deve essere impugnata specificamente in appello. Se non devoluta all'appello, quella statuizione può acquisire efficacia di giudicato e non può essere contestata per la prima volta in cassazione
- La confisca del prezzo o del profitto, specie se riguarda somme di denaro, può essere disposta anche a seguito della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione se vi è stata una pronuncia di condanna e gli accertamenti sulla responsabilità e sulla natura del bene da confiscare rimangono inalterati nei gradi successivi
- Nelle impugnazioni in Cassazione è essenziale dedurre specificamente i punti della decisione devoluti all'esame del giudice d'appello; questioni non devolute risultano inammissibili in sede di legittimità
- Le questioni di retroattività di norme penali devono essere valutate con riferimento al principio di irretroattività della legge penale sfavorevole, ma le misure patrimoniali possono essere confermate in presenza delle condizioni previste dalla giurisprudenza di legittimità
- In sede difensiva conviene documentare e impugnare tempestivamente ogni statuizione patrimoniale in tutte le fasi del processo (atto di primo grado e appello) per evitare che diventi impossibile contestarla successivamente in Cassazione
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