Cassazione Civile, Ordinanza n. 25404/2022 del 26/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR della Campania che aveva confermato l'annullamento, in primo grado, di un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per operazioni soggettivamente inesistenti. La CTR aveva ritenuto che l'atto fosse inficiato dalla violazione del contraddittorio endoprocedimentale, valorizzando gli elementi offerti dalla contribuente circa l'adeguatezza della struttura organizzativa della società emittente le fatture. La società, costituitasi con controricorso, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso principale e ha proposto ricorso incidentale condizionato denunciando nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello dell'Ufficio, dedotta per carenza di poteri del soggetto che aveva sottoscritto l'atto di gravame e per violazione delle norme sull'appello nel processo tributario. L'Agenzia ha articolato due motivi: il primo contro la motivazione apparente della sentenza d'appello; il secondo per violazione dell'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000, sostenendo che il termine dilatorio successivo al PVC era stato rispettato, poiché il PVC era stato comunicato il 21.9.2017 e l'avviso di accertamento emesso solo il 6.12.2017.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso principale, ha rigettato il ricorso incidentale condizionato della società e ha respinto il primo motivo del ricorso principale, reputando non apparente la motivazione della CTR sul contraddittorio. Ha invece accolto il secondo motivo dell'Agenzia, affermando che la CTR aveva omesso di considerare la dedotta tempestività dell'emissione dell'avviso di accertamento rispetto al termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata ad altra sezione della CTR Campania anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 n. 4 c.p.c.
È richiamato dalla parte resistente per denunciare una nullità della sentenza in relazione all'omessa pronuncia.
art. 112 c.p.c.
È evocato quale parametro del vizio di omessa pronuncia.
art. 36 d.lgs. 546/1992
È richiamato dalla parte resistente in tema di requisiti della sentenza tributaria.
art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. 600/1973
È richiamato dalla parte resistente per sostenere l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per vizi della sottoscrizione/legittimazione del firmatario.
artt. 10 e 11, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Riconoscono la qualità di parte processuale e la capacità di stare in giudizio all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate; la sottoscrizione dell'appello da parte del preposto al reparto competente è valida anche senza specifica delega, salvo prova della sua estraneità all'ufficio o dell'usurpazione del potere di impugnare.
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
Nel caso di accesso, ispezione o verifica nei locali aziendali, impone il rispetto di un termine dilatorio prima dell'emissione dell'atto impositivo; la sua violazione determina nullità. Quando il termine risulta rispettato, non rileva il contenuto delle deduzioni del contribuente ai fini della validità dell'accertamento.
d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
È richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente nel ricorso incidentale, se dovuto.
d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
È richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'atto di appello dell'Ufficio è validamente sottoscritto dal direttore o dal preposto al reparto competente dell'ufficio locale legittimato, anche senza esibizione di una specifica delega, salvo che il contribuente provi che il firmatario era estraneo all'ufficio o privo del potere di impugnare.
- La motivazione non è apparente quando la sentenza espone, sia pure in modo sintetico, le ragioni poste a base della decisione e consente di comprendere l'iter logico seguito dal giudice.
- In caso di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente, l'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente impone il rispetto del termine dilatorio prima dell'emissione dell'avviso di accertamento; se tale termine è osservato, non sussiste la nullità dell'atto per violazione del contraddittorio endoprocedimentale.
- Quando la nullità per mancato rispetto del termine dilatorio è prevista dalla disciplina interna, non occorre valutare ulteriormente la cosiddetta prova di resistenza o la concreta incidenza delle deduzioni difensive del contribuente ai fini della validità dell'accertamento.
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