Sentenza n. 6797/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 (in Gazz. Uff. 15 settembre 2022, n. 216). – Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 (in Gazz. Uff. 26 ottobre 2022, n. 251). – Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; - dell'Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018; - della Determinazione del Direttore della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna n. 24300 del 12/12/2022 avente ad oggetto l'individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, con la quale vengono ingiunti alla ricorrente il pagamento della complessiva somma di euro 752,25 di cui euro 546,06 per l'anno 2016, euro 206,19 per l'anno 2017. - della Determinazione del Direttore Welfare della Regione Lombardia n. 18311 del 17/12/2022, relativo all'approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell''articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015, con la quale vengono ingiunti alla ricorrente il pagamento della somma di euro 2,41 per l'anno 2018. - del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali n.7967 del 14.12.2022 della Regione Liguria avente ad oggetto il ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché l'individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015, con il quale vengono ingiunti alla ricorrente il pagamento della complessiva somma di euro 4.749,26 di cui euro 2.057,74 per l'anno 2015 euro 2.175,01 per l'anno 2016, euro 152,47 per l'anno 2017 ed euro 364,04 per l'anno 2018. - del Provvedimento Dirigenziale n.8049 del 14.12.2022 avente ad oggetto la definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione dei relativi importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa assessorato sanità, salute e politiche sociali dipartimento sanità e salute della Regione Autonoma Valle d'Aosta per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, con la quale vengono ingiunti alla ricorrente il pagamento della complessiva somma di euro 4.439,21 di cui euro 1085,73 per l'anno 2016, euro 1.520,80 per l'anno 2017 ed euro 1.832,68 per l'anno 2018. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FLOW – METER S.P.A. il 29/4/2025: per l’annullamento del Decreto del Direttore Generale di Area della Regione Liguria recante “Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2022 e 2023 – quantificazione del fatturato complessivo e individuazione delle aziende fornitrici”, pubblicato con atto regionale n. 1249/2025 in data 19/02/2025 nonché dei relativi Allegati 1 e 2 contenenti l’individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore e per quanto di interesse per Flow Meter Spa Euro 75.943,13 per l’anno 2022 ed euro 148.990,29 per l’anno 2023; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso, ivi compresi gli atti delle aziende sanitarie regionali e la nota A.Li.Sa. R.U. 0003715 del 18.02.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e provvedimenti regionali di determinazione e richiesta del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché provvedimento della Regione Liguria relativo agli anni 2022-2023
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e i provvedimenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria e Valle d'Aosta che individuavano l'impresa tra le aziende soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e quantificavano gli importi dovuti per gli anni 2015-2018. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il provvedimento della Regione Liguria relativo al payback per gli anni 2022-2023. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse sul ricorso introduttivo, avendo versato la quota del 25 per cento prevista dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025. Ha invece insistito sui motivi aggiunti. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la questione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione ai motivi aggiunti.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il versamento integrale della quota ridotta del 25 per cento prevista dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025 estingue l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse a tali obblighi. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con indicazione del giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione e assegnazione dei termini per la riproposizione ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Il giudice ha ritenuto che i provvedimenti regionali di payback siano atti meramente tecnico-contabili e vincolati: le Regioni si limitano a verificare i dati di fatturato, individuare le aziende e calcolare la quota dovuta secondo percentuali e criteri già fissati dalla legge e dagli atti statali, senza esercitare un potere autoritativo o discrezionale. La posizione dell'impresa è pertanto un diritto soggettivo di natura patrimoniale al corretto calcolo dell'importo, nell'ambito di un rapporto obbligatorio collocato a valle dell'esercizio del potere statale. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
«al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018»
Attribuisce alle Regioni e alle Province autonome il compito di verificare la documentazione contabile, individuare le aziende fornitrici soggette al ripiano, imporre il pagamento della quota dovuta e iscrivere a bilancio il relativo credito, sulla base dei presupposti e degli importi determinati a monte.
art. 7 d.l. n. 95/2025
«L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti»
Prevede che il versamento della quota del 25 per cento degli importi regionali estingua l'obbligazione delle aziende per le annualità 2015-2018 e determini la cessazione della materia del contendere o, nel caso esaminato, la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 11 c.p.a.
Impone, in caso di declinatoria della giurisdizione, l'indicazione del giudice munito di giurisdizione e la fissazione dei termini per la riproposizione della domanda davanti a tale giudice.
art. 133 c.p.a.
Il riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo è stato esaminato escludendo, nella fattispecie, un'ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
Fissa la quota percentuale di partecipazione delle aziende fornitrici al ripiano, applicata al fatturato rilevante.
art. 2 decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022
Determina, in attuazione della legge, i criteri percentuali e le modalità per il calcolo degli importi di ripiano dovuti dalle aziende fornitrici.
art. 3 decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022
Affida agli enti del servizio sanitario attività istruttorie e tecnico-contabili di ricognizione delle fatture, calcolo del fatturato annuo e validazione dei dati.
art. 4 decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022
Attribuisce alle Regioni e alle Province autonome la verifica della coerenza del fatturato, l'adozione dell'elenco delle aziende e la determinazione delle modalità di versamento, senza margini di discrezionalità.
Massime di principio
- Le controversie relative ai provvedimenti regionali o provinciali di payback sui dispositivi medici appartengono alla giurisdizione ordinaria quando tali atti si limitano ad applicare, mediante operazioni tecnico-contabili vincolate, criteri, percentuali e importi già determinati dalla legge e dagli atti statali.
- Nel sistema del payback sui dispositivi medici, le Regioni e le Province autonome non esercitano un potere autoritativo quando verificano il fatturato, individuano le aziende fornitrici e calcolano la quota di ripiano sulla base di dati contabili e parametri predeterminati.
- La pretesa dell'azienda fornitrice al corretto calcolo della somma dovuta per il payback costituisce un diritto soggettivo patrimoniale, inserito in un rapporto obbligatorio paritario collocato a valle dell'esercizio del potere amministrativo statale.
- Ai fini del riparto di giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale: la giurisdizione amministrativa sussiste se la controversia riguarda l'esercizio di un potere autoritativo, mentre spetta al giudice ordinario quando si contesta il quantum di un'obbligazione patrimoniale determinata mediante attività vincolata.
- Il versamento della quota del 25 per cento previsto dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025 estingue gli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018 e determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione delle impugnazioni concernenti tali annualità.
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