Cassazione Penale, Sentenza n. 35835/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Sassari che, in sede di rinvio dopo annullamento, aveva confermato la concessione della liberazione condizionale a Romualdo Agrigento (ergastolo, isolamento diurno 6 mesi). Il Procuratore generale deduceva vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., sostenendo che il Tribunale non aveva adeguatamente considerato: la gravità dei reati (tra cui associazione mafiosa, omicidio, sequestro a scopo estorsivo, ecc.); l'attualità dei collegamenti con l'ambiente mafioso e il ruolo apicale del padre Giuseppe Agrigento (detenuto al regime 41-bis); i pareri critici dell'equipe penitenziaria e della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo; l'affidabilità delle relazioni (ritenute autoreferenziali) e la mancata soddisfazione delle obbligazioni civili e delle riparazioni pecuniarie derivanti dal reato. Contestata altresì la valutazione delle infrazioni disciplinari e la mancanza di un'analisi approfondita della pericolosità e del reale distacco dall'ambiente di provenienza.
La decisione
Il ricorso del Procuratore generale è stato dichiarato infondato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza, nel rispetto del principio e dei limiti fissati dalla sentenza di annullamento, abbia adeguatamente motivato: (i) la sussistenza del "sicuro ravvedimento" sulla base di una serie di indicatori concreti (percorso trattamentale, comportamento carcerario, assenza di ulteriori infrazioni e di condanne successive, esito positivo della relazione integrativa richiesta), anche spiegando la mancata esplicita elaborazione sul delitto particolarmente efferato come fenomeno di disagio interiore non decisivo; (ii) la prognosi negativa circa il pericolo di ripristino di collegamenti mafiosi, tenendo conto del concreto quadro circostanziale (assenza di contatti con soggetti del sodalizio, trasferimento dei familiari fuori dalla Sicilia, nessun indizio di corrispondenza con esponenti di Cosa Nostra siciliana) e superando, con motivazione rafforzata, i rilievi della DDA; (iii) la valutazione sull'adempimento delle obbligazioni civili come elemento indicativo della serietà del ravvedimento, ponderata rispetto alle risorse oggettive del condannato e agli obblighi di assistenza familiare. In sintesi l'ordinanza impugnata non presenta il vizio motivazionale lamentato e la conferma del beneficio è stata ritenuta giustificata.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma invocata dal Procuratore generale per censurare la motivazione. La Corte ha applicato il limite di sindacato previsto per la legittimità (esame della motivazione) e ha ritenuto la motivazione del Tribunale congrua e sufficiente.
art. 176 cod. pen.
Fornisce la nozione di "ravvedimento" rilevante per la liberazione condizionale; la Corte l'ha richiamata per definire gli elementi oggettivi e comportamentali che dimostrano la revisione critica del condannato.
art. 4-bis ord. pen. (introdotto dal d.l. 31/10/2022 n.162, conv. L. 30/12/2022 n.199)
Secondo la Corte il nuovo testo rende relativa la presunzione di mantenimento dei collegamenti con l'organizzazione criminale e impone al giudice di verificare, con poteri istruttori ampliati (comma 2), l'assenza di collegamenti attuali o potenziali e il rischio di ripristino, nonché l'adeguatezza degli elementi forniti dal detenuto.
art. 41-bis ord. pen.
Richiamato nel caso per il regime di detenzione del padre (Giuseppe Agrigento). La Corte ha ritenuto che la sola detenzione del parente in 41-bis non sia di per sé decisiva senza elementi che dimostrino contatti o influenza attuali.
Massime di principio
- Chi richiede la liberazione condizionale per reati di associazione mafiosa deve allegare elementi specifici, concreti e ulteriori rispetto alla buona condotta carceraria per dimostrare il "sicuro ravvedimento" e l'assenza di collegamenti attuali o rischio di ripristino.
- Il giudice deve effettuare una valutazione prognostica concreta e motivata, avvalendosi dei poteri istruttori dell'art.4-bis comma 2, confrontando pareri dell'equipe penitenziaria e della DDA e spiegando eventuali scelte di apprezzamento divergenti.
- La presenza di un parente detenuto al 41-bis o la storica appartenenza familiare non precludono automaticamente il beneficio: rileva la prova dell'assenza di contatti effettivi e della concreta recisione dei legami.
- L'adempimento delle obbligazioni civili è un indicatore della serietà del ravvedimento, ma va valutato rispetto alla capacità patrimoniale effettiva; l'inadempimento non sempre esclude il beneficio se giustificato e contestualizzato.
- Le dichiarazioni autoreferenziali del detenuto hanno limitato valore probatorio se non corroborate da elementi oggettivi e indipendenti (relazioni, comportamenti, assenze di nuove infrazioni).
- In sede di legittimità il sindacato è limitato alla verifica della motivazione e della corretta applicazione del diritto: le valutazioni di merito, purché adeguatamente motivate, sono difficilmente riformabili.
- Il comportamento favorevole durante l'esecuzione della pena e l'assenza di nuove infrazioni o procedimenti successivi sono elementi rafforzativi della prognosi favorevole.
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