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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16919/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso discuteva la responsabilità disciplinare del notaio Pasqualini per aver autenticato (21/04/2013) un contratto di affitto d'azienda zootecnica contenente una clausola di foro esclusivo in favore di Roma (art.19). L'Archivio notarile aveva avviato procedimento ritenendo la clausola nulla per violazione di norme inderogabili sulla competenza territoriale; la CO.RE.DI. aveva ritenuto la nullità relativa e irrogato una sanzione pecuniaria. Il notaio impugnò sostenendo, in sintesi, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (la Corte d'appello avrebbe riqualificato la nullità come assoluta senza che fosse dedotto dalle parti), e censurando l'applicabilità degli artt. 21, 447-bis c.p.c. agli affitti agrari e l'erronea individuazione del luogo competente (sede legale a Roma vs locus rei sitae dei beni nei Comuni di Narni e San Gemini). Inoltre contestava la rilevanza disciplinare ex art. 28 L.N. in presenza delle regole processuali sulla rilevabilità dell'incompetenza (art.38 c.p.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la clausola derogatoria della competenza territoriale era affetta da nullità assoluta in quanto contrastante con norme inderogabili (art.21 e art.447-bis, II comma c.p.c.) applicabili alla fattispecie di affitto di ramo d'azienda con beni immobili e attrezzature (locus rei sitae). Ha ritenuto infondati i profili sul giudicato 'interno': la qualificazione giuridica del fatto può essere riesaminata in sede di impugnazione e non forma giudicato interno che assorba l'intera questione. Ha inoltre spiegato che l'art.38 c.p.c. (preclusione temporale all'eccezione di incompetenza) non incide sulla inderogabilità della competenza territoriale ai fini disciplinari del notaio, poiché l'illecito ex art.28 legge notarile è a consumazione istantanea al momento dell'autenticazione. Conseguentemente la responsabilità disciplinare del notaio è confermata e il ricorso è respinto; nulla sulle spese per la mancata difesa del Ministero, e rilevata la sussistenza dei presupposti per un ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 28 legge 16/02/1913 n.89 (legge notarile)

    il notaio non può ricevere o autenticare atti se espressamente proibiti dalla legge

    Viene interpretato come norma che rileva immediatamente (illecito a consumazione istantanea) quando il notaio autentica una clausola contraria a norme imperative: la responsabilità disciplinare si forma al momento dell'autenticazione e richiede che la nullità rilevabile sia percepibile ex ante

  • art. 447-bis comma II c.p.c.

    sono nulle le clausole di deroga alla competenza

    La Corte lo applica per affermare la nullità assoluta delle clausole che derogano alla competenza territoriale inderogabile (locus rei sitae), anche nei contratti di affitto d'azienda zootecnica

  • art. 21 c.p.c.

    Individua il criterio del locus rei sitae per determinare la competenza territoriale, applicato al caso di beni e azienda agricola oggetto di affitto

  • art. 38 c.p.c.

    Regola la preclusione temporale all'eccezione di incompetenza in sede civile; la Corte chiarisce che tale meccanismo procedurale non abroga la natura inderogabile della competenza territoriale né esclude la responsabilità disciplinare del notaio che abbia autenticato la clausola nulla

  • art. 138 comma II legge notarile

    Norma sanzionatoria della legge notarile richiamata in ordine alla possibilità di applicare una sanzione pecuniaria per violazioni assimilabili a quelle contestate

  • art. 144 comma 1 legge notarile

    Richiamata per il riferimento alle circostanze attenuanti applicate nel procedimento disciplinare di primo grado

  • art. 346 c.p.c.

    Consente la devoluzione della questione alla Corte d'appello; la decisione di merito sulla qualificazione giuridica del fatto è quindi legittimamente riconsiderata in sede di gravame

  • art. 112, 324 c.p.c., art. 2909 c.c., art. 360 c.p.c. (motivi di nullità e ricorso per cassazione)

    Norme processuali richiamate dal ricorrente per dedurre violazioni formali e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte le ha ritenute infondate rispetto al riesame della qualificazione giuridica del fatto

  • art. 2555 c.c.

    Citato dal ricorrente per sostenere che la nozione di azienda debba prevalere sulla localizzazione dei beni; la Corte ha invece ritenuto prevalente, ai fini della competenza territoriale, il luogo in cui si trovano i beni/il fondo (locus rei sitae)

  • art. 46 L. 203/1982 e art. 27 L. 203/1982

    Richiamate nel dibattito sulla competenza delle Sezioni agrarie e sul principio di conversione/unificazione dei contratti agrari; la Corte ha ritenuto comunque irrilevante che la sede legale fosse a Roma rispetto al criterio del luogo dove è posto l'immobile/azienda

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato in relazione al termine per il rilievo d'ufficio dell'incompetenza; la Corte distingue l'effetto di tali regole procedurali dalla inderogabilità sostanziale della competenza territoriale

  • art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per un ulteriore versamento da parte del ricorrente

Massime di principio

  • Il notaio deve verificare ex ante la conformità dell'atto alle norme imperative: l'autenticazione di una clausola che deroga a competenze territoriali inderogabili può determinare responsabilità disciplinare immediata (illecito a consumazione istantanea).
  • Le clausole che derogano alla competenza territoriale stabilita dal criterio del locus rei sitae (art.21 c.p.c.) e vietate dall'art.447-bis II c.p.c. sono nulle in senso assoluto quando incidono su norme inderogabili; tale nullità non viene eliminata dalla regola processuale sulla rilevabilità dell'incompetenza (art.38 c.p.c.).
  • In sede di impugnazione la qualificazione giuridica del fatto storico può essere riesaminata anche ove la decisione di primo grado avesse usato una diversa qualificazione (non forma giudicato interno che impedisca la riconsiderazione).
  • La sede legale dell'impresa non prevale, ai fini della competenza territoriale relativa a contratti che riguardano beni immobili o aziende, sul criterio del luogo in cui sono siti i beni/il fondo.
  • Le regole di preclusione procedurale (eccezioni di incompetenza, termini per il loro esercizio) sono finalizzate all'efficienza del processo ma non sanano retroattivamente atti notarili che già alla stipula risultavano contrari a norme imperative.

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