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Sentenza

Sentenza n. 387/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento - del provvedimento contenuto nel verbale di gara n. 03 della seduta del 17.11.2025, firmato il 19.11.2025 e successivamente comunicato, con cui la Commissione giudicatrice ed il R.U.P. hanno disposto l’esclusione dell’operatore economico ‘E.T.S. - O.D.V. Associazione volontaria di Soccorso S. Giuseppe’ dalla procedura di gara avente ad oggetto «Procedura aperta, ai sensi dell’art. 71, comma 1, D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023, in modalità telematica, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 108 dello stesso Decreto, per l’affidamento del ‘Servizio di gestione del canile rifugio e sanitario del Comune di San Marzano di San Giuseppe’ per la durata di anni cinque» - CIG B860012EE9 CUP: B39I25002160004, nella parte in cui ha disposto «l’esclusione dell’operatore economico E.T.S. - O.D.V. Associazione Volontaria di Soccorso San Giuseppe dalla procedura di gara, ai sensi della lett. e) dell’art. 17 del Disciplinare di Gara», nonchè in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa; - della nota prot. del 27.11.2025, con cui il R.U.P., in risposta alle controdeduzioni formulate dalla ricorrente, confermava l’esclusione della stessa dalla procedura di gara, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa; - del verbale di gara n. 01 del 27.10.2025, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa; - del verbale di gara n. 02 del 12.11.2025, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa; - del disciplinare di gara e di tutti gli allegati, nella parte in cui, all’art. 17, rubricato ‘contenuto della busta tecnica’, disponeva che «L’offerta tecnica deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti: […] e) L’operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza...», nonché in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa; - della Determina C.U.C. Montedoro n. 618 del 10.11.2025 di nomina della commissione di gara, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa; - nonché, ove necessario, i) del Bando di gara, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa; ii) del Capitolato Speciale d’appalto e dei relativi allegati, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa; iii) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi e contenuti non noti.

Giustizia amministrativa202501373

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura aperta per la gestione del canile comunale, disposta per la mancata allegazione della dichiarazione relativa ai dettagli dell'offerta tecnica coperti da riservatezza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente partecipava alla procedura aperta telematica, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento quinquennale del servizio di gestione del canile sanitario e rifugio comunale. Dopo l'ammissione alla fase successiva e l'apertura dell'offerta tecnica, la Commissione giudicatrice rilevava l'assenza della dichiarazione prevista dall'art. 17, lett. e), del disciplinare, relativa ai dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, e disponeva l'esclusione dell'operatore. Il R.U.P. confermava l'esclusione respingendo le controdeduzioni dell'associazione. La ricorrente deduceva: violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e dell'art. 17 del disciplinare; violazione della lex specialis; eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, carenza di motivazione e sviamento; violazione dell'art. 10 del d.lgs. 36/2023, del favor partecipationis, dell'art. 101 del d.lgs. 36/2023 e degli artt. 3 e 6 della l. 241/1990. In sostanza, sosteneva che la dichiarazione fosse facoltativa e necessaria soltanto per tutelare eventuali segreti tecnici o commerciali, mentre la sua omissione dovesse comportare esclusivamente l'autorizzazione all'accesso integrale all'offerta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l'esclusione. Ha interpretato l'art. 17 del disciplinare secondo il suo tenore logico-letterale, rilevando che la dichiarazione sui dettagli dell'offerta coperti da riservatezza era prevista a tutela del know-how dell'operatore e costituiva una facoltà, esercitabile quando vi fossero effettive ragioni di segretezza tecnica o commerciale. Il successivo capoverso del disciplinare stabiliva infatti che, in mancanza di un'indicazione dettagliata e puntuale delle parti da oscurare, l'accesso dovesse intendersi autorizzato senza ulteriori interlocuzioni. Pertanto, l'omessa dichiarazione non incideva sulla validità dell'offerta e produceva soltanto l'effetto dell'autorizzazione implicita all'accesso integrale agli atti da parte dei controinteressati. L'esclusione è stata ritenuta illegittima anche perché introduceva una causa espulsiva estranea ai requisiti generali e speciali legalmente previsti, in violazione dei principi di tassatività delle cause di esclusione e di tipicità dei requisiti di ordine speciale. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 2.500,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato; le spese sono state compensate nei confronti delle altre parti.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. 36/2023

    Il principio di tassatività delle cause di esclusione impedisce di configurare come causa espulsiva la mancata produzione di un documento che non attiene ai requisiti generali o speciali di partecipazione previsti dalla legge.

  • art. 100, comma 12, d.lgs. 36/2023

    I requisiti di ordine speciale devono essere tipici e legalmente previsti; la stazione appaltante non può introdurre requisiti ulteriori mediante un'interpretazione espulsiva della lex specialis.

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente in relazione alla possibilità di regolarizzazione e al favor partecipationis, ma la decisione si fonda principalmente sull'interpretazione della lex specialis e sui principi di tassatività e tipicità.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    I principi di ragionevolezza, buon andamento e imparzialità sono richiamati a sostegno dell'illegittimità di un'esclusione non coerente con il contenuto del disciplinare.

  • artt. 3 e 6 l. 241/1990

    Sono richiamati dalla ricorrente in relazione ai doveri di istruttoria e motivazione dell'amministrazione, senza che la sentenza sviluppi una distinta interpretazione di tali disposizioni.

  • art. 17 del disciplinare di gara

    L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in maniera motivata e congrua le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. In mancanza dell'indicazione dettagliata e puntuale delle parti dei documenti relativi all'offerta di cui si ritiene vada oscurato il contenuto in quanto effettivamente riguardanti segreti tecnici e commerciali, l'accesso si intende autorizzato, senza alcuna ulteriore interlocuzione.

    La dichiarazione relativa alla riservatezza è una facoltà dell'operatore economico, funzionale alla tutela del know-how; la sua mancata presentazione comporta l'autorizzazione all'accesso integrale all'offerta, non l'esclusione dalla gara.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis prevede una dichiarazione relativa alle parti dell'offerta tecnica coperte da segreti tecnici o commerciali e stabilisce che, in mancanza di indicazioni puntuali, l'accesso si intende autorizzato, la dichiarazione ha natura facoltativa e la sua omissione non può comportare l'esclusione dalla gara.
  • L'omessa indicazione delle parti dell'offerta tecnica da sottrarre all'accesso produce, secondo la disciplina di gara, l'effetto dell'autorizzazione all'accesso integrale da parte dei controinteressati, senza necessità di ulteriori interlocuzioni, ma non incide sulla validità dell'offerta.
  • È illegittima l'esclusione fondata sulla mancata produzione di un documento che non integra un requisito generale o speciale di partecipazione e che la lex specialis collega esclusivamente alla tutela della riservatezza dell'offerta.
  • Il principio di tassatività delle cause di esclusione e quello di tipicità dei requisiti di ordine speciale impediscono alla stazione appaltante di desumere dalla lex specialis una causa espulsiva non riconducibile ai requisiti legalmente previsti.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneAccesso agli atti di gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaPrincipio di legalità e tipicitàTrasparenza e pubblicità

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