Sentenza del 11/07/2022 n. 5305 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sull'applicazione dell'imposta di registro (3%) su due capi di una stessa sentenza: capo 2 (condanna al risarcimento danni a carico di XXX S.p.A.) e capo 3 (obbligo di manleva a carico della compagnia assicurativa a favore di XXX S.p.A.). La società ricorrente aveva lamentato la doppia tassazione, sostenendo che la manleva fosse meramente sussidiaria e derivasse necessariamente dalla condanna risarcitoria, invocando l'art. 21 DPR 131/1986 (comma 2) per ottenere la tassazione come di un'unica disposizione. L'Agenzia sosteneva invece che i due capi attengono a rapporti giuridici distinti (azione diretta risarcitoria vs azione di rivalsa/contratto di assicurazione) e quindi sono autonomamente imponibili ai sensi dell'art. 21 (comma 1).
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia, riformando la sentenza di primo grado che aveva dato ragione alla società. Ha ritenuto che i due capi di condanna siano riconducibili a rapporti giuridici distinti e non derivino necessariamente l'uno dall'altro, applicando il principio secondo cui le statuizioni riferibili a rapporti diversi sono soggette separatamente all'imposta di registro. Di conseguenza è stata dichiarata legittima l'avviso di liquidazione con autonoma tassazione dei due capi. Le spese sono state compensate a carico della parte appellata (XXX S.p.A.), liquidate in complessivi euro 2.200 (1.000 primo grado e 1.200 secondo grado).
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico sul registro), art. 21
"1. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto. 2. Se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa"
La Commissione ha applicato il comma 1 ritenendo che i due capi di condanna non derivino necessariamente l'uno dall'altro: essi disciplinano rapporti giuridici autonomi (risarcimento vs manleva/contratto di assicurazione) e pertanto vanno tassati separatamente. Il comma 2 è applicabile solo se una disposizione non può esistere senza l'altra per la loro intrinseca natura.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 1 e 7
Richiamati come criteri per individuare il presupposto impositivo: l'imposta riguarda i rapporti giuridici aventi contenuto economico e non il mero documento sentenza; occorre individuare i singoli atti giuridici racchiusi nella sentenza.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamata)
Cass. ord. n. 21713/2020; Cass., Sez. 5, 17 marzo 2008, n. 7113; Cass., Sez. 5, 7 giugno 2004, n. 10789
Orientamenti statuenti che, in linea con la decisione, distinguono l'evento storico-materiale dall'autonomia dei rapporti giuridici: se le statuizioni si fondano su rapporti diversi (es. azione diretta vs azione di rivalsa o titoli diversi), non si può applicare una tassazione unitaria.
Massime di principio
- Le diverse statuizioni contenute in una stessa sentenza sono imponibili separatamente salvo che non risultino necessariamente derivate l'una dall'altra per la loro intrinseca natura (caso in cui si applica il comma 2 dell'art. 21 DPR 131/1986).
- Per valutare l'autonomia tributaria delle singole disposizioni occorre esaminare i rapporti giuridici sottostanti (causae petendi) e non limitarsi all'identità dell'evento fattuale o alla comune causa processuale.
- La semplice consequenzialità processuale o la presentazione delle domande nello stesso procedimento (anche per ragioni di economia processuale) non è sufficiente a farle ritenere derivate: è necessario che l'esistenza dell'una dipenda intrinsecamente dall'altra.
- Quando le statuizioni si fondano su titoli giuridici diversi (es. disposizione normativa per il risarcimento e contratto per la manleva), prevale l'autonomia e l'imposizione separata.
- In caso di dubbio sulla natura derivativa delle disposizioni, l'amministrazione può legittimamente liquidare l'imposta separatamente, posto l'onere della prova della derivazione necessaria a carico di chi invoca la tassazione unitaria.
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