Parere n. 1660/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dalla sig.ra Rita Caramanno Contro Il Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Per l’annullamento Degli esiti della prova selettiva sostenuta il 7 dicembre 2012 e della propria esclusione dalle prove scritte, nonché del d.d.g. (MIUR) n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato in Gazz. Uff., IV SS n. 75 del 25 successivo, di indizione del concorso di cui all’oggetto, nella parte in cui prevede che debbano essere esclusi dalla prosecuzione del concorso i candidati che alla prova preselettiva non abbiano raggiunto il punteggio di 35/50.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione degli esiti della prova preselettiva del 7 dicembre 2012, dell'esclusione dalle prove scritte e dell'art. 5, comma 6, del d.d.g. MIUR n. 82 del 24 settembre 2012, nella parte in cui stabiliva la soglia di 35/50 per l'ammissione alle prove successive.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha contestato l'imposizione della prova preselettiva, sostenendo che essa fosse priva di una specifica base legislativa e che l'art. 7, comma 2-bis, del d.P.R. n. 487/1994 non fosse applicabile al settore scolastico. Ha inoltre dedotto l'irragionevolezza e la sproporzione della soglia di sbarramento fissata in 35 risposte corrette su 50. Nel corso dell'istruttoria la Sezione ha chiesto all'amministrazione di chiarire se la ricorrente fosse stata ammessa con riserva alle prove scritte, quale fosse stato l'esito di tali prove e quale fosse lo stato del contenzioso relativo alla soglia minima. Le richieste, reiterate nel 2026 insieme all'invito alla ricorrente a chiarire la persistenza dell'interesse, sono rimaste senza riscontro.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L'interesse a ricorrere, quale condizione dell'azione ai sensi dell'art. 100 c.p.c., deve essere concreto, attuale e persistere fino alla decisione. Sebbene la perenzione prevista dagli artt. 81-85 c.p.a. non sia applicabile al ricorso straordinario, il lungo decorso del tempo e l'assenza di attività processuale possono rendere necessario verificare la permanenza dell'interesse, soprattutto quando la vicenda sia caratterizzata da un'evoluzione fisiologica delle posizioni giuridiche. Nel caso concreto, la procedura concorsuale risaliva al 2012, la ricorrente non aveva dato seguito alle richieste istruttorie né aveva impugnato eventuali atti sopravvenuti, quali l'approvazione della graduatoria, le assunzioni o lo scorrimento degli idonei. La Sezione ha comunque precisato che, ove si fosse proceduto all'esame del merito, il ricorso sarebbe stato respinto: l'art. 7, comma 2-bis, del d.P.R. n. 487/1994 è applicabile anche al concorso scolastico per gli aspetti non regolati dal d.lgs. n. 297/1994; il numero di circa 300.000 domande rendeva oggettivamente necessaria la preselezione; la soglia di 35/50 non risultava manifestamente irragionevole o sproporzionata.
Osservazioni
Persistenza dell'interesse a ricorrere
Il lungo tempo trascorso senza attività processuale e senza riscontro alle richieste della Sezione può costituire indice di sopravvenuta carenza di interesse, anche nel ricorso straordinario, pur non essendo in esso applicabile l'istituto della perenzione.
Atti sopravvenuti della procedura concorsuale
La candidata esclusa avrebbe dovuto impugnare gli eventuali atti sopravvenuti di approvazione della graduatoria, assunzione dei vincitori o scorrimento degli idonei, notificandoli ai controinteressati e dando conto della loro esistenza nel giudizio.
Base normativa della preselezione
L'art. 7, comma 2-bis, del d.P.R. n. 487/1994 si applica anche al concorso scolastico per gli aspetti non regolati dal d.lgs. n. 297/1994 e consente che le prove siano precedute da forme di preselezione.
Ragionevolezza della preselezione e della soglia di 35/50
La presentazione di circa 300.000 domande rendeva oggettivamente necessaria una procedura preselettiva. La legittimità organizzativa della procedura deve essere valutata sulla base del numero delle domande pervenute, non di previsioni sul numero degli effettivi partecipanti. Le censure di irragionevolezza e sproporzione della soglia sono state ritenute manifestamente infondate.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
L'interesse a ricorrere è una condizione dell'azione e deve consistere in un'utilità pratica, concreta, diretta e immediata, persistente fino alla decisione.
artt. 81-85 d.lgs. n. 104/2010
L'istituto della perenzione non si applica al ricorso straordinario, ma il lungo decorso del tempo e l'inerzia processuale possono comunque imporre la verifica della permanenza dell'interesse.
art. 7, comma 2-bis, d.P.R. n. 487/1994
le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale
La disposizione costituisce base normativa per la preselezione anche nei concorsi scolastici, per gli aspetti non disciplinati dal d.lgs. n. 297/1994.
d.lgs. n. 297/1994
La disciplina generale del d.P.R. n. 487/1994 opera, per gli aspetti non regolati dalla normativa speciale scolastica.
art. 5, comma 6, d.d.g. MIUR n. 82 del 24 settembre 2012
La clausola del bando che prevedeva l'esclusione dalla prosecuzione del concorso dei candidati che non avessero raggiunto 35 punti su 50 non è stata ritenuta manifestamente irragionevole o sproporzionata.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario l'interesse a ricorrere deve persistere fino alla definizione dell'affare; il lungo decorso del tempo, unito all'inerzia del ricorrente e all'evoluzione della procedura amministrativa, può determinare la sopravvenuta carenza di interesse, anche se l'istituto della perenzione non è applicabile.
- Quando una procedura concorsuale si sviluppa attraverso atti fisiologicamente sopravvenuti, il candidato escluso deve mantenere attuale l'interesse impugnando, ove necessario, gli atti di approvazione della graduatoria, di assunzione o di scorrimento e informandone il giudizio.
- L'art. 7, comma 2-bis, del d.P.R. n. 487/1994 può trovare applicazione nei concorsi scolastici per gli aspetti non disciplinati dal d.lgs. n. 297/1994 e costituisce base normativa per l'introduzione di prove preselettive.
- La necessità di una preselezione concorsuale può essere valutata sulla base del numero delle domande presentate; l'amministrazione non è tenuta a fondare l'organizzazione della procedura su una previsione del numero effettivo dei partecipanti.
- Una soglia preselettiva non è manifestamente irragionevole o sproporzionata quando è prevista nell'ambito di una procedura resa necessaria dall'elevato numero delle domande e non emergano elementi concreti di arbitrarietà.
Improcedibilità del ricorso straordinario contro l'esclusione da un concorso scolastico
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una candidata contro gli esiti della prova preselettiva del 7 dicembre 2012, la conseguente esclusione dalle prove scritte e la clausola del bando che fissava in 35/50 il punteggio minimo necessario per proseguire nel concorso.
Premesse e richiesta
La ricorrente aveva contestato sia la legittimità della preselezione, ritenuta priva di una specifica previsione legislativa applicabile al settore scolastico, sia la ragionevolezza della soglia di sbarramento. Secondo la prospettazione difensiva, l'art. 7, comma 2-bis, del d.P.R. n. 487/1994 non sarebbe stato applicabile al concorso e la soglia di 35 risposte corrette su 50 sarebbe stata eccessivamente elevata.
Istruttoria e mancata dimostrazione dell'interesse
Con il parere interlocutorio n. 3033 del 27 giugno 2013 la Sezione aveva chiesto all'amministrazione di chiarire se la candidata fosse stata ammessa con riserva alle prove scritte, quale fosse stato l'esito delle prove e quale fosse lo stato del contenzioso relativo alla soglia minima. La richiesta mirava anche a verificare l'interesse concreto della ricorrente alla decisione, in considerazione dell'esistenza di pronunce che avevano disposto ammissioni con riserva di altri candidati.
Poiché non era pervenuto alcun riscontro, il Presidente della Sezione, con nota del 20 aprile 2026, ha nuovamente invitato il Ministero a fornire le informazioni richieste e la ricorrente a chiarire l'effettiva persistenza dell'interesse. Anche tale sollecito è rimasto senza risposta.
Interesse a ricorrere e sopravvenuta carenza
La Sezione ha richiamato l'art. 100 c.p.c., qualificando l'interesse a ricorrere come condizione dell'azione, caratterizzata dall'utilità pratica, concreta, diretta e immediata che il ricorrente può ottenere dall'accoglimento. Tale interesse deve permanere senza interruzioni fino alla decisione.
Il Consiglio di Stato ha precisato che, pur non applicandosi al ricorso straordinario la perenzione disciplinata dagli artt. 81-85 c.p.a., il decorso di un periodo molto lungo senza attività processuale può rendere necessario verificare se l'interesse sia ancora attuale. Ciò vale soprattutto quando la controversia riguardi una procedura amministrativa destinata a evolvere attraverso graduatorie definitive, assunzioni e scorrimenti.
Nel caso concreto la procedura concorsuale risaliva al 2012. La ricorrente non aveva compiuto atti processuali indicativi della perdurante vitalità dell'interesse, non aveva risposto alle richieste della Sezione e non risultava avere impugnato eventuali atti sopravvenuti della procedura, né averli portati a conoscenza del giudizio. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato improcedibile.
Valutazione subordinata del merito
La Sezione ha comunque osservato che, anche qualora si fosse proceduto all'esame del merito, il ricorso sarebbe stato respinto.
L'art. 7 del d.P.R. n. 487/1994 disciplina in via generale l'accesso agli impieghi pubblici e lo svolgimento dei concorsi. Il comma 2-bis consente che le prove di esame siano precedute da forme di preselezione, anche predisposte da aziende specializzate. Tale disciplina è stata ritenuta applicabile al concorso scolastico per gli aspetti non regolati dal d.lgs. n. 297/1994.
Necessità della preselezione e soglia di sbarramento
Secondo quanto riferito dall'amministrazione, al concorso erano state presentate circa 300.000 domande. Un numero così elevato rendeva oggettivamente necessaria la preselezione. La Sezione ha chiarito che l'organizzazione della procedura può essere ragionevolmente fondata sul numero delle domande pervenute, senza che l'amministrazione debba basarsi su previsioni circa il numero dei candidati che avrebbero effettivamente partecipato.
In tale contesto, le censure di irragionevolezza e sproporzione della soglia di 35/50 sono state ritenute manifestamente infondate.
Conclusioni
Il parere ha quindi concluso per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, aggiungendo che le censure sarebbero state comunque infondate nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 8 set 2026Parere n. 1661/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 8 set 2026Parere n. 1662/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 8 set 2026Parere n. 1663/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 8 set 2026Parere n. 1664/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 8 set 2026Parere n. 1665/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 8 set 2026Parere n. 1667/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →