Cassazione Civile, Ordinanza n. 17162/2022 del 26/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Nel giudizio riassunto dinanzi alla Corte d'Appello a seguito di cassazione con rinvio, la questione riguardava la liquidazione dei compensi professionali spettanti ai difensori delle parti istanti nel procedimento di equa riparazione. La Corte territoriale aveva liquidato complessivamente euro 915 applicando la riduzione massima prevista dal d.m. n. 55 del 2014, escludendo la fase istruttoria perché non svolta e senza riconoscere la maggiorazione per il numero delle parti, ritenendo le loro posizioni del tutto sovrapponibili. Le ricorrenti hanno censurato tale decisione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e 2233 c.c., nonché della disciplina tariffaria di cui al d.m. n. 55 del 2014 e al d.m. n. 37 del 2018, sostenendo che la fase istruttoria doveva comunque essere considerata perché nel giudizio si era costituito il Ministero tramite l'Avvocatura dello Stato e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in essa rientra anche l'esame di scritti e documenti delle parti; pertanto la liquidazione operata sarebbe stata inferiore ai minimi tariffari.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo: ha affermato che nel procedimento di equa riparazione compete al difensore anche il compenso per la fase istruttoria, richiamando un precedente conforme. Di conseguenza ha cassato il decreto impugnato. Poiché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito, rideterminando le spese del procedimento con aggiunta di euro 283,50 per la fase istruttoria e confermando il criterio del valore della causa e della riduzione massima applicata dalla Corte di merito.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
richiamato come norma sulla liquidazione delle spese di lite; la Corte lo utilizza nel quadro della censura relativa alla corretta determinazione dei compensi
art. 2233 c.c.
richiamato quale parametro per la determinazione del compenso professionale
d.m. n. 55 del 2014
applicato come disciplina dei parametri forensi; la Corte afferma che, nel caso del procedimento di equa riparazione, va considerata anche la fase istruttoria e non può essere esclusa se il compenso è dovuto
d.m. n. 37 del 2018
richiamato insieme al d.m. n. 55 del 2014 quale fonte tariffaria per la liquidazione dei compensi
l. n. 89 del 2001
richiamata in relazione al procedimento di equa riparazione del pregiudizio da irragionevole durata del processo
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione, ai fini della liquidazione delle spese processuali al difensore, deve essere riconosciuto anche il compenso per la fase istruttoria.
- La fase istruttoria non può essere esclusa solo perché non si sia svolta attività istruttoria in senso stretto, quando nel giudizio siano stati comunque esaminati scritti e documenti delle parti secondo l'assetto del procedimento.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare il provvedimento impugnato e decidere nel merito sulla liquidazione delle spese.
- La determinazione del compenso professionale deve rispettare i parametri tariffari applicabili, tenendo conto del valore della causa e delle eventuali riduzioni consentite, ma senza eliminare voci di fase dovute in base alla struttura del procedimento.
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