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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24265/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato di porto/possesso di coltello in violazione della normativa sulle armi bianche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando ipotesi di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la condanna a sei mesi di arresto e 800 euro di ammenda per il possesso di un coltello con lama lunga 10 centimetri, contestato come violazione dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975. Nel ricorso venivano sostanzialmente riproposte doglianze sulla valutazione della prova e, in particolare, si invocavano il riconoscimento delle attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che gli elementi raccolti nell'immediatezza dai controlli di polizia fossero univocamente sfavorevoli all'imputato e che la gravità della condotta, unita ai precedenti/pendenze penali, escludesse sia le attenuanti generiche sia la particolare tenuità dell'offesa.

Norme richiamate

  • art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110

    Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per il possesso di un coltello con lama di 10 centimetri durante un controllo di polizia.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione delle connotazioni concrete della condotta e della personalità dell'imputato, non compatibili con un'offesa tenue.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In materia di porto o detenzione di oggetti atti a offendere, il rinvenimento dell'arma bianca all'esito di un controllo di polizia può costituire base probatoria sufficiente a sorreggere la condanna, ove gli elementi acquisiti siano univocamente sfavorevoli alla tesi difensiva.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche presuppone la presenza di elementi positivi concreti riferibili al caso e alla persona dell'imputato; una condotta di elevato disvalore e la presenza di precedenti o pendenze penali possono legittimamente escluderle.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva della condotta e della personalità dell'agente: essa non è configurabile quando la gravità del fatto e il profilo soggettivo dell'imputato esprimano un'offesa non tenue.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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