Cassazione Civile, Ordinanza n. 09015/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da due avvisi di accertamento IRPEF per gli anni d’imposta 2007 e 2008, con i quali l’ufficio ha rideterminato sinteticamente il reddito complessivo del contribuente ai sensi dell’art. 38, quarto comma e seguenti, del d.P.R. n. 600/1973, valorizzando come indici di capacità contributiva il sostenimento di canoni di leasing e l’acquisto di un immobile. Il contribuente ha impugnato gli avvisi, ma sia la CTP sia la CTR hanno rigettato le doglianze. In cassazione, il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 350/2001 e dell’art. 13-bis d.l. n. 78/2009, sostenendo che lo scudo fiscale attivato nel 2009 avesse efficacia preclusiva automatica rispetto agli accertamenti relativi ad annualità ancora accertabili; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, assumendo che la CTR avesse erroneamente preteso non solo la prova della disponibilità delle somme emerse con lo scudo, ma anche la dimostrazione del loro concreto impiego per finanziare le spese poste a base dell’accertamento sintetico.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi, trattandoli congiuntamente. Ha affermato che, in tema di scudo fiscale, l’effetto preclusivo all’esercizio del potere di accertamento non opera come una franchigia quantitativa generalizzata: esso richiede invece la prova di una concreta correlazione oggettiva tra le somme rimpatriate o regolarizzate e il reddito non dichiarato oggetto di accertamento. L’onere di dimostrare tale collegamento grava sul contribuente. Nel caso concreto, la CTR aveva correttamente rilevato che le somme rimpatriate nel 2009 non erano state collegate alle spese per incrementi patrimoniali e consumi sostenute nel 2007 e nel 2008. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dando atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Consente l’accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva; il contribuente può superarlo solo provando il collegamento tra le spese contestate e risorse non imponibili o già assoggettate a prelievo, secondo quanto rilevante nel caso concreto.
art. 14, comma 1, d.l. 25 settembre 2001, n. 350, conv. con modif. dalla l. 23 novembre 2001, n. 409
L’effetto preclusivo dello scudo fiscale non equivale a una limitazione oggettiva generalizzata dell’accertamento su qualsiasi reddito; richiede la dimostrazione della correlazione tra le somme rimpatriate/regolarizzate e il reddito accertato.
art. 13-bis d.l. 1 luglio 2009, n. 78, conv. con modif. dalla l. 3 agosto 2009, n. 102
È richiamato dal ricorrente a sostegno dell’efficacia preclusiva dello scudo fiscale, ma la Corte esclude che produca una copertura automatica e indiscriminata degli accertamenti su annualità ancora accertabili.
art. 2697 c.c.
L’onere di provare il necessario collegamento tra le somme emerse con lo scudo e le spese poste a base dell’accertamento sintetico grava sul contribuente che intende avvalersi dell’effetto preclusivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale evocato per denunciare violazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Viene applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di scudo fiscale, l’effetto preclusivo al potere di accertamento non opera come una franchigia generale pari all’importo rimpatriato, ma richiede la prova di una concreta e oggettiva correlazione tra le somme regolarizzate e il reddito successivamente accertato.
- Quando il contribuente invochi la copertura dello scudo per neutralizzare un accertamento sintetico, grava su di lui l’onere di dimostrare che le somme emerse siano riferibili alle spese o agli incrementi patrimoniali contestati.
- Se le somme rimpatriate risultano temporalmente successive alle spese poste a base dell’accertamento, la sola disponibilità astratta di tali somme non basta a paralizzare la pretesa fiscale, in mancanza della prova del loro effettivo collegamento con gli esborsi contestati.
- L’accertamento sintetico fondato su spese per beni di consumo o incrementi patrimoniali resta valido se il contribuente non dimostra l’esistenza di risorse non imponibili o comunque idonee a giustificare specificamente quelle spese.
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