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Sentenza

Sentenza n. 16477/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. sull'istanza presentata dalla ricorrente in data 13 marzo 2026 ai sensi dell'art. 56, commi 7 e 8, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 conv. con modif. dalla l. 11 settembre 2020, n. 120, volta ad ottenere la revoca del provvedimento di annullamento del 28 giugno 2018 e la sospensione delle iniziative di recupero nelle more della definizione del procedimento e per la condanna della resistente Amministrazione a provvedere sull’anzidetta istanza stante lo spirare del termine di conclusione del procedimento di sessanta giorni previsto dall'art. 56, comma 8, d.l. n. 76/2020 è scaduto il 12 maggio 2026.

Giustizia amministrativa202607947

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio del GSE sull’istanza del 13 marzo 2026 diretta a ottenere, ai sensi dell’art. 56, commi 7 e 8, d.l. 76/2020, la revoca dell’annullamento d’ufficio del 28 giugno 2018 delle richieste di verifica e certificazione relative alla Scheda 36E e la sospensione delle iniziative di recupero

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha proposto ricorso ex art. 117 c.p.a. deducendo che il GSE non aveva concluso, entro il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 56, comma 8, d.l. 76/2020, il procedimento avviato con l’istanza del 13 marzo 2026. L’istanza chiedeva la revoca del provvedimento del 28 giugno 2018, che aveva annullato d’ufficio cinque richieste di verifica e certificazione relative alla Scheda 36E (installazione di stabilizzatori di tensione/UPS su PC). La società sosteneva che il provvedimento del 2018 era stato tempestivamente impugnato e che sulla controversia non si era formato giudicato, essendo pendente l’appello contro la sentenza che aveva respinto l’opposizione alla perenzione; riteneva quindi applicabile la disciplina di salvaguardia prevista dall’art. 56, comma 8. Dopo la proposizione del ricorso, il GSE ha inviato una nota dell’8 ottobre 2026, che la ricorrente ha qualificato come interlocutoria e non conclusiva, osservando che non definiva neppure la sorte della pretesa restitutoria già reiterata con comunicazione del 19 febbraio 2026.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza era decorso senza l’adozione di un provvedimento conclusivo. La nota del GSE dell’8 ottobre 2026 non ha fatto cessare l’inadempimento: essa subordinava l’esito all’accertamento dei presupposti per l’applicazione della disciplina invocata e, richiamando l’art. 10-bis l. 241/1990, invitava la società a presentare osservazioni e una dichiarazione sull’assenza di procedimenti penali concernenti le richieste interessate; aveva dunque natura interlocutoria, non decisoria. Il giudice ha dichiarato illegittimo il silenzio e condannato il GSE ad adottare un provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Ha condannato il GSE al pagamento delle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 56, comma 8, d.l. 76/2020

    Il GSE, preso atto della documentazione già nella propria disponibilità e di eventuale documentazione integrativa messa a disposizione dal proponente, dispone la revoca del provvedimento di annullamento entro il termine di 60 giorni consecutivi dalla data di presentazione dell'istanza a cura del soggetto interessato.

    L’istanza diretta ad avvalersi della disciplina di salvaguardia deve essere definita dal GSE entro sessanta giorni. Decorso inutilmente tale termine, sussiste l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    la nota del Gse, sopravvenuta al ricorso, P20260109859 dell’08/10/2026, non presenta i caratteri del provvedimento definitivo nel procedimento avviato dall’istanza di applicazione dell'art. 56 del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, prot. GSE/A20260107530 del 13 marzo 2026, in quanto, oltre a rappresentare che l’esito della stessa è condizionato “all’accertamento dei presupposti per l'applicabilità della norma e, segnatamente, la insussistenza di false rappresentazioni della realtà e di documenti non veritieri o di dichiarazioni false o mendaci rese dal Soggetto Proponente” contiene l’invito, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/90, a presentare “osservazioni, in forma scritta, eventualmente corredate da documenti; una dichiarazione rilasciata, ai sensi del DPR 445/00, relativa all'assenza di procedimenti penali in corso o conclusi con sentenza di condanna, anche non definitiva, aventi ad oggetto le RVC di cui all'istanza”;

    La comunicazione che invita l’interessato a presentare osservazioni e documenti ai sensi dell’art. 10-bis costituisce una fase interlocutoria del procedimento e non equivale al provvedimento conclusivo; pertanto non supera il silenzio-inadempimento.

  • art. 117 c.p.a.

    con ricorso ex art. 117 c.p.a. notificato il 10 luglio 2026 e depositato in pari data Tecno Esg srl ha domandato l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Gestore dei Servizi Energetici

    Il ricorso è stato proposto nella forma prevista per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e la condanna dell’amministrazione a provvedere.

Massime di principio

  • Quando una disciplina stabilisce un termine perentorio di sessanta giorni per definire un’istanza di revoca, il suo inutile decorso senza un provvedimento conclusivo integra silenzio-inadempimento e consente di chiedere al giudice l’accertamento dell’obbligo di provvedere.
  • Una comunicazione con cui l’amministrazione formula un invito a presentare osservazioni e documenti ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, rinviando a successivi accertamenti la decisione sull’istanza, ha natura interlocutoria e non vale come conclusione del procedimento né fa venir meno il silenzio-inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti specialiIncentivi energetici
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimento

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