Ordinanza n. 3184/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Puglia - Lecce, Sez. III, che aveva accolto ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. la domanda cautelare proposta in primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato l’ordinanza cautelare del TAR, chiedendone la riforma. La controversia riguarda l’applicazione della legge regionale Puglia n. 35 del 2008 alla struttura interessata, con particolare riferimento alla sua classificazione tra le piscine ad uso collettivo del gruppo A2 ai sensi dell’art. 5 e all’applicabilità della fattispecie derogatoria prevista dall’art. 17, comma 3. Il testo non espone ulteriori specifici motivi di appello, limitandosi a evidenziare le questioni interpretative sottese alla disciplina regionale e le esigenze cautelari prospettate dagli appellanti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., non definendo nel merito la controversia, ma ritenendo che le questioni interpretative relative alla legge regionale Puglia n. 35 del 2008 richiedessero un approfondimento nella fase di merito. In particolare, il Collegio ha evidenziato la necessità di esaminare la classificazione della struttura tra le piscine ad uso collettivo del gruppo A2 e l’applicabilità della deroga prevista dall’art. 17, comma 3. Le esigenze cautelari sono state ritenute adeguatamente soddisfacibili mediante l’anticipazione dell’udienza di merito rispetto alla data già fissata dal TAR. È stata quindi sollecitata la fissazione dell’udienza di merito a una data più prossima da parte del giudice di primo grado. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente di soddisfare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito; nel caso concreto il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e disposto la sollecita anticipazione della discussione di merito presso il TAR.
art. 5 legge regionale Puglia n. 35 del 2008
Rileva ai fini della classificazione della struttura controversa tra le piscine ad uso collettivo del gruppo A2; la questione è stata ritenuta bisognosa di approfondimento nel merito.
art. 17, comma 3, legge regionale Puglia n. 35 del 2008
Prevede la fattispecie derogatoria la cui applicabilità alla struttura deve essere verificata nella fase di merito.
Massime di principio
- Quando le questioni interpretative rilevanti per la tutela cautelare richiedono un approfondimento incompatibile con una definizione immediata della cautela, il giudice può soddisfare le esigenze cautelari mediante la sollecita anticipazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
- Nell’appello cautelare, l’accoglimento ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. può consistere non nell’adozione di una misura sospensiva direttamente conformativa, ma nella riforma della decisione cautelare mediante la sollecitazione della fissazione ravvicinata dell’udienza di merito da parte del giudice di primo grado.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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