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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03704/2026 del 29/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non essendosi ravvisata assenza di colpa nella causa di inammissibilità. La decisione di merito è quindi rimasta ferma quanto all'affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio definito in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e lo aveva condannato alla pena di anni uno e giorni 20 di reclusione per il reato di cessione a terzi di numerose dosi di cocaina, in continuazione. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, sostenendo che la pena fosse di gran lunga superiore al minimo edittale. La Corte di cassazione ha però ritenuto la doglianza inammissibile, osservando che la determinazione della pena è insindacabile in sede di legittimità quando sia sorretta da motivazione non illogica: nel caso concreto la Corte territoriale aveva valorizzato il dato ponderale, l'elevato numero di dosi cedute, la gravità di alcune cessioni specifiche, la qualità della sostanza, aveva collocato la pena base sotto il medio edittale, riconosciuto le attenuanti generiche e graduato gli aumenti per la continuazione in relazione alle singole cessioni.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    richiamato come norma incriminatrice del fatto di cessione di sostanza stupefacente, in continuità con la condanna per più cessioni di cocaina

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    utilizzato dalla Corte d'appello per riqualificare il fatto in ipotesi di minore gravità

  • art. 81 cod. pen.

    richiamato per la continuazione tra più cessioni di droga e per la determinazione degli aumenti di pena per i reati satellite

  • art. 616 cod. proc. pen.

    base per la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo ove l'inammissibilità non sia ascrivibile a colpa del ricorrente

Massime di principio

  • La determinazione del trattamento sanzionatorio è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito presenti vizi logico-giuridici; non è consentito sostituire alla valutazione di merito una diversa graduazione della pena.
  • È adeguata la motivazione sulla pena quando il giudice richiami elementi concreti del fatto, quali quantità della sostanza, numero delle cessioni, gravità delle singole condotte e qualità dello stupefacente, spiegando in modo coerente la collocazione della pena base e gli aumenti per la continuazione.
  • In tema di ricorso per cassazione, la semplice doglianza sulla misura della pena, se non evidenzia un effettivo deficit argomentativo o una illogicità manifesta, è inidonea a superare il controllo di legittimità e conduce all'inammissibilità.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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