Cassazione Penale, Ordinanza n. 20883/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, rilevando che i motivi dedotti non erano tra quelli consentiti avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e che la motivazione del tribunale era comunque sufficiente. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento concerneva un imputato per il reato di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti. Il giudizio di merito si era definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, con pena concordata e recepita dal tribunale. Contro tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando la insufficienza e inadeguatezza della motivazione del tribunale. La Corte rileva che, dopo la riforma dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per specifici vizi: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le doglianze difensive non rientravano in tali ipotesi. Inoltre la sentenza impugnata aveva comunque dato conto, in modo sufficiente, della mancanza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., della corretta qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e della congruità della pena concordata.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice in materia di stupefacenti applicata nel caso concreto, poi qualificata in forma lieve ex comma 5
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
qualificazione giuridica ritenuta corretta dal tribunale e confermata dalla Corte
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi tassativi: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica, illegalità della pena o della misura di sicurezza
art. 444 c.p.p.
nel patteggiamento l'accordo tra le parti esonera l'accusa dall'onere della prova e consente una motivazione succinta limitata ai profili essenziali
art. 129 c.p.p.
il giudice deve verificare l'assenza di cause di proscioglimento evidenti anche nella sentenza di patteggiamento
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
la declaratoria di inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena deve essere adottata senza formalità, de plano
art. 616 c.p.p.
base della condanna alle spese e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Corte cost. n. 186 del 13.6.2000
richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo in presenza di assenza di colpa del ricorrente, qui non ravvisata
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per i vizi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza diversa, anche relativa alla sufficienza della motivazione, è inammissibile.
- Nel patteggiamento la motivazione della sentenza può essere sintetica, purché indichi l'essenziale ricostruzione del fatto, la corretta qualificazione giuridica, l'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e la congruità della pena concordata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento va resa de plano, senza formalità procedimentali ulteriori.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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