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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20883/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, rilevando che i motivi dedotti non erano tra quelli consentiti avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e che la motivazione del tribunale era comunque sufficiente. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il procedimento concerneva un imputato per il reato di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti. Il giudizio di merito si era definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, con pena concordata e recepita dal tribunale. Contro tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando la insufficienza e inadeguatezza della motivazione del tribunale. La Corte rileva che, dopo la riforma dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per specifici vizi: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le doglianze difensive non rientravano in tali ipotesi. Inoltre la sentenza impugnata aveva comunque dato conto, in modo sufficiente, della mancanza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., della corretta qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e della congruità della pena concordata.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice in materia di stupefacenti applicata nel caso concreto, poi qualificata in forma lieve ex comma 5

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    qualificazione giuridica ritenuta corretta dal tribunale e confermata dalla Corte

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi tassativi: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica, illegalità della pena o della misura di sicurezza

  • art. 444 c.p.p.

    nel patteggiamento l'accordo tra le parti esonera l'accusa dall'onere della prova e consente una motivazione succinta limitata ai profili essenziali

  • art. 129 c.p.p.

    il giudice deve verificare l'assenza di cause di proscioglimento evidenti anche nella sentenza di patteggiamento

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    la declaratoria di inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena deve essere adottata senza formalità, de plano

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna alle spese e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • Corte cost. n. 186 del 13.6.2000

    richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo in presenza di assenza di colpa del ricorrente, qui non ravvisata

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per i vizi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza diversa, anche relativa alla sufficienza della motivazione, è inammissibile.
  • Nel patteggiamento la motivazione della sentenza può essere sintetica, purché indichi l'essenziale ricostruzione del fatto, la corretta qualificazione giuridica, l'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e la congruità della pena concordata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento va resa de plano, senza formalità procedimentali ulteriori.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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