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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37098/2022 del 19/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia trae origine dall’esclusione dallo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa di un credito insinuato dal de cuius a titolo di contribuzione al F.I.P. e di premio di rendimento. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione ex art. 87 d.lgs. 385/1993; la Corte d’appello di Palermo aveva confermato il rigetto. Gli eredi hanno quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma la Suprema Corte non entra nel merito delle censure perché rileva d’ufficio la tardività del ricorso: la sentenza d’appello era stata notificata via PEC il 23 gennaio 2018, mentre la notifica del ricorso alla controricorrente è avvenuta solo il 23 marzo 2018. La Corte chiarisce quale termine di impugnazione dovesse applicarsi, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 181/2015 al TUB e della disciplina transitoria per le procedure di LCA in corso, con conseguente applicazione del termine breve di trenta giorni dalla comunicazione della decisione; in ogni caso, anche seguendo un’interpretazione alternativa, il ricorso sarebbe stato tardivo rispetto al termine dimezzato previgente. La tardività comporta decadenza dall’impugnazione e quindi inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché notificato oltre il termine applicabile. Ha ritenuto che, per l’impugnazione delle sentenze rese in materia di opposizione allo stato passivo di una liquidazione coatta amministrativa bancaria in corso, trovi applicazione la disciplina transitoria del d.lgs. 181/2015 che rinvia all’art. 99 l.fall. e, in particolare, al termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione; in subordine, anche la disciplina previgente conduceva comunque a un termine dimezzato che non è stato rispettato. I ricorrenti sono stati condannati alle spese in favore della controricorrente ed è stato disposto l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 87 d.lgs. 385/1993

    La sentenza d’appello era stata resa nel procedimento di opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa bancaria.

  • art. 88 d.lgs. 385/1993

    abrogazione del secondo comma; previgente previsione del termine per il ricorso per cassazione ridotto alla metà e decorrente dalla notificazione della sentenza di appello

    La Corte considera la disciplina previgente solo in via residua/transitoria e rileva che, comunque, essa prevedeva un termine breve dimezzato per il ricorso per cassazione.

  • art. 99 l.fall.

    commi 2 e seguenti; comma 13

    Per le sentenze impugnabili secondo la nuova disciplina transitoria si applica il ricorso per cassazione previsto dall’art. 99 l.fall., con termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione.

  • art. 3 d.lgs. 181/2015

    La Corte applica la disciplina transitoria: il decreto si applica alle procedure avviate dopo la sua entrata in vigore, ma per quelle in corso operano regole speciali; le sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore sono impugnabili con il ricorso per cassazione di cui al nuovo art. 87 TUB.

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    Richiamato solo come possibile argomento difensivo dei ricorrenti, che la Corte disattende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa bancaria in corso al momento della riforma, il regime transitorio del d.lgs. 181/2015 può rendere applicabile alle impugnazioni delle sentenze il termine previsto dall’art. 99 l.fall., e non il solo termine ordinario del codice di procedura civile.
  • La tempestività del ricorso per cassazione deve essere verificata in base alla disciplina speciale applicabile ratione temporis; il mancato rispetto del termine di impugnazione comporta decadenza e inammissibilità del ricorso.
  • Quando una disciplina transitoria prevede, in via principale o residuale, un termine breve dimezzato o comunque ridotto per il ricorso per cassazione, la parte deve rispettare tale termine anche se la normativa risulti di non immediata lettura.
  • L’inammissibilità per tardività assorbe ogni esame dei motivi di ricorso e comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoConcordato preventivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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