Sentenza n. 625/2026 - Catania, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Caltagirone, sezione lavoro, n. 676 del 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Caltagirone, sezione lavoro, n. 676 del 2025, relativa al riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza al fine di ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Caltagirone, sezione lavoro, n. 676 del 2025, passata in giudicato, che aveva dichiarato il suo diritto alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale. La sentenza era stata notificata via PEC al Ministero in forma esecutiva. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito e non ha dato esecuzione al giudicato. Il ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era irrevocabile, ritualmente notificata all'amministrazione debitrice in forma esecutiva e che era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo giudiziale entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l'ulteriore inadempimento, ha disposto l'intervento sostitutivo mediante nomina del Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, con facoltà di delega, da attivare su richiesta del ricorrente entro ulteriori sessanta giorni. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., liquidando gli interessi legali sul valore della Carta dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino alla scadenza del termine per l'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 500, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce la base normativa del diritto alla fruizione della Carta elettronica riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.
art. 14 d.l. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione
Il decorso del termine dilatorio, unitamente alla definitività e notificazione in forma esecutiva della sentenza, consente di procedere all'esecuzione del giudicato nei confronti dell'amministrazione.
art. 147, comma 1, lett. a), l. 388/2000
La disposizione è richiamata quale modifica dell'art. 14 d.l. 669/1996.
art. 44, comma 3, lett. a), d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
La disposizione è richiamata quale ulteriore modifica del regime del termine dilatorio previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente, in sede di ottemperanza, la fissazione di una penalità di mora per l'ulteriore inadempimento dell'amministrazione; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sul valore della Carta.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata in forma esecutiva alla pubblica amministrazione, non viene eseguita e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per le azioni esecutive contro la PA, il giudice amministrativo può accogliere il ricorso per ottemperanza e ordinare all'amministrazione l'adempimento entro un termine stabilito.
- In sede di ottemperanza, l'ordine di esecuzione può essere accompagnato dalla nomina di un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva su richiesta dell'interessato qualora l'amministrazione persista nell'inadempimento dopo la scadenza del termine assegnato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere disposta per assicurare l'esecuzione del giudicato e, nel caso di un obbligo di pagamento, può essere liquidata mediante interessi legali sul valore della prestazione dovuta, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino alla scadenza del termine per l'insediamento del commissario ad acta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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