Sentenza n. 488/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento della Determinazione n. 011/ 35 del 15 maggio 2023 della Direzione generale, Servizio PNRR, aree interne - Restart e certificazione, Ufficio governance aree interne e Programma Restart. Revoca del contributo bando "FARE CENTRO".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca totale del contributo concesso nell'ambito del bando "FARE CENTRO"
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa aveva ottenuto un contributo di euro 142.537,96 per la realizzazione di un'attività di ristorazione nell'ambito del bando regionale "FARE CENTRO". La Regione ha disposto la revoca totale del finanziamento ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. k), del bando, ritenendo che il progetto non fosse stato mantenuto per almeno tre anni dall'erogazione del saldo finale, avvenuta il 4 marzo 2020, e che non fosse stato consentito l'accesso presso la sede di realizzazione. La ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 24 del bando e l'eccesso di potere per irrazionalità manifesta, spiegando che la chiusura del locale era dipesa dalla sublocazione di una parte dell'immobile, colpito da procedura di sfratto per morosità.
La decisione
Il TAR ha esaminato preliminarmente la giurisdizione e ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, senza esaminare i motivi relativi alla legittimità della revoca. Ha ritenuto che la controversia riguardasse la fase esecutiva del rapporto di sovvenzione: il contributo era già stato concesso e la revoca era stata adottata in conseguenza del presunto inadempimento di un obbligo di mantenimento del progetto e di accesso ai locali. In tale fase l'amministrazione non esercita il generale potere pubblicistico di autotutela, fondato sul riesame della legittimità o dell'opportunità dell'attribuzione e sulla valutazione dell'interesse pubblico, ma esercita un potere di autotutela privatistica connesso al rapporto paritetico e all'inadempimento degli obblighi assunti dal beneficiario. La posizione dell'impresa è quindi di diritto soggettivo e la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Il TAR ha indicato la possibilità di riproporre la causa davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. e ha compensato integralmente le spese di lite.
Norme richiamate
art. 26, comma 1, lett. k), Bando "FARE CENTRO"
Prevede la causa di revoca applicata dalla Regione in caso di mancato mantenimento del progetto per almeno tre anni dall'erogazione del saldo finale e di mancato accesso presso la sede di realizzazione, secondo quanto riferito nella sentenza.
art. 11 c.p.a.
Consente la riproposizione della causa davanti al giudice munito di giurisdizione, con conservazione degli effetti processuali nei termini previsti dalla disposizione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale base per la trattazione da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a contributi e sovvenzioni pubbliche, la fase di valutazione dell'ammissibilità e di concessione del beneficio, caratterizzata dall'esercizio di poteri discrezionali sull'an, sul quantum e sulle modalità dell'erogazione, incide su posizioni di interesse legittimo e rientra nella giurisdizione amministrativa.
- Dopo la concessione del contributo, le controversie riguardanti la fase esecutiva del rapporto e l'inadempimento, anche parziale, degli obblighi cui è subordinata l'erogazione o la conservazione del beneficio attengono a diritti soggettivi e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
- La revoca di un contributo per l'inadempimento degli obblighi assunti dal beneficiario costituisce esercizio di autotutela privatistica nell'ambito di un rapporto ormai paritetico, non di autotutela pubblicistica, salvo che la revoca o l'annullamento dipendano da vizi di legittimità dell'originaria attribuzione o da un contrasto iniziale con il pubblico interesse.
- La giurisdizione amministrativa permane, dopo la concessione del beneficio, quando la controversia riguarda l'annullamento o la revoca del provvedimento attributivo per vizi di legittimità oppure per un originario contrasto con il pubblico interesse; non sussiste invece quando la misura consegue all'inadempimento di obblighi della fase esecutiva.
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