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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 21855/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le lavoratrici avevano chiesto il riconoscimento di differenze retributive dovute in base all'Accordo integrativo provinciale Milano 16.5.1989 (in particolare la "quota variabile" poi trasformata in quota fissa mensile dal 1.3.1992) e la corresponsione corretta dei ratei di tredicesima, quattordicesima, ferie e permessi. Serenissima, subentrante nell'appalto, impugnava la sentenza di appello che le aveva riconosciuto tali somme sostenendo che l'accordo provinciale era scaduto e non onerava la società, che peraltro avrebbe comunque erogato un superminimo assorbibile; contestava altresì i calcoli operati in primo grado e la considerazione di alcuni giorni indennizzati come giorni lavorativi nel conteggio dei ratei.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di Serenissima Ristorazione spa. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello secondo cui l'art. 339 del CCNL (e l'accordo di cambio appalto) impongono il mantenimento, quale "trattamento di miglior favore", degli elementi retributivi stabilmente percepiti dai lavoratori (tra cui la quota fissa derivante dalla trasformazione della quota variabile del 1989). Ha confermato la necessità della ricalcolazione dei ratei tramite c.t.u. perché i conteggi della società non includevano giorni per i quali era stata corrisposta indennità sostitutiva e che dovevano essere considerati ai fini del calcolo. Il ricorso è quindi respinto; la decisione di merito che ha disposto la c.t.u. e riconosciuto le differenze retributive è stata confermata. Non si procede alla regolazione delle spese di cassazione a causa della mancata prova della notifica del controricorso.

Norme richiamate

  • CCNL Turismo Pubblici Esercizi - art. 339 (Cambi di gestione – garanzie retributive)

    “Ai lavoratori neo assunti ... saranno corrisposte, come trattamento di miglior favore, condizioni retributive ... pari a quelle già percepite ... ivi compresi gli eventuali trattamenti integrativi salariali comunque denominati, pattuiti ed erogati in data anteriore di almeno tre mesi alla data di cambiamento di gestione ...”

    L'art. 339 garantisce al subentrante nell'appalto il mantenimento delle condizioni retributive stabilmente percepite dai lavoratori presso la precedente gestione, comprensive di trattamenti integrativi conformi al CCNL: tali voci, se effettivamente erogate e stabili, compongono il "trattamento di miglior favore" che il nuovo datore deve rispettare.

  • CCNL Turismo Pubblici Esercizi - art. 10 (Contrattazione integrativa)

    “La contrattazione integrativa si svolge a livello aziendale o territoriale ... ferme restando le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che abbiano già disciplinato la materia ... a livello provinciale per le imprese di ristorazione collettiva ..."

    L'art. 10 conferisce rilievo alle previsioni dei contratti integrativi territoriali già intervenuti: la contrattazione provinciale in materia di ristorazione collettiva ha valore nel definire integrazioni salariali riferibili ai lavoratori del settore.

  • Accordo integrativo provinciale Milano 16.5.1989

    Prevedeva una "quota variabile" di L. 550 giornaliere (poi ulteriori L. 550) e stabiliva che "tale quota variabile si trasform(asse), con decorrenza dal 1 marzo 1992, in quota fissa mensile in aggiunta al salario integrativo provinciale, nella misura di L. 17.500 uguali per tutti i livelli"; chiarimenti a verbale: "Le L. 17.550 ... all'atto dell'inserimento nella quota salariale integrativa provinciale ne seguono le sorti ad ogni effetto contrattuale e di legge".

    La trasformazione della quota variabile in quota fissa e la sua regolare corresponsione rendono quell'elemento parte stabile della retribuzione per i lavoratori del settore: anche se l'accordo era formalmente scaduto, la consolidata erogazione ha formato la base per il trattamento di miglior favore alla presa di servizio dal subentrante.

  • CCNL - articoli relativi a calcolo ratei (es. artt. 111, 130, 160 richiamati dalla Corte d'appello)

    I criteri contrattuali prevedono che, per rapporti o prestazioni frazionate, le frazioni di mese si cumulino e che si determini un rateo mensile per ogni 30 giorni e per le frazioni pari o superiori a 15 giorni: tali regole presidiano il calcolo di tredicesime, quattordicesime, ferie e permessi.

  • Codice di procedura civile - art. 198 c.p.c. (consulenza tecnica d'ufficio)

    Il consulente tecnico nominato dal giudice, nei limiti dell'incarico e nel rispetto del contraddittorio, può acquisire documenti e accertare fatti necessari per rispondere ai quesiti, anche se relativi a elementi contabili o a fatti principali delle parti, quando ciò sia necessario per l'esecuzione della consulenza contabile.

  • Codice di procedura civile - art. 360 c.p.c. (motivazioni del ricorso per cassazione)

    Gli artt. 360 e seguenti disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione, violazione di norme, vizio di interpretazione): la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sull'interpretazione di accordi collettivi decentrati, che è riservata al giudice di merito salvo specifiche violazioni dei canoni ermeneutici.

Massime di principio

  • In caso di cambio di gestione nell'appalto, il subentrante è tenuto a rispettare il "trattamento di miglior favore" previsto dal CCNL: voci retributive effettivamente e stabilmente percepite dai lavoratori presso il precedente gestore devono essere mantenute, anche se originariamente previste da un accordo territoriale scaduto, se tale erogazione è diventata elemento fisso della retribuzione.
  • La mera scadenza formale di un accordo collettivo territoriale non elimina automaticamente gli effetti di voci che, per disposizione dell'accordo stesso o per prassi consolidata, si sono trasformate in elementi fissi retributivi continuativamente corrisposti.
  • L'interpretazione degli accordi integrativi territoriali è di regola rimessa al giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo per violazione dei canoni legali d'interpretazione o per carenze motivazionali evidenti; non è sufficiente proporre una diversa interpretazione plausibile.
  • Nel calcolo di ratei (13a, 14a, ferie, permessi) vanno cumulate le frazioni di mese e riconosciuto un rateo mensile per ogni 30 giorni e per le frazioni pari o superiori a 15 giorni, secondo le norme contrattuali applicabili.
  • Il datore che dichiara un superminimo assorbibile può utilizzarlo per compensare pretese derivanti da integrazioni salariali solo se tale superminimo è effettivamente documentato e non già assorbito o inefficace rispetto agli importi richiesti; la prova è in capo al datore.
  • La consulenza tecnica d'ufficio può approfondire e acquisire elementi contabili necessari per rispondere ai quesiti anche se le parti non hanno allegato tutti i documenti: il CTU può considerare documenti relativi a indennità sostitutive e giorni indennizzati se utili al corretto computo dei ratei.

Testo integrale

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