Cassazione Civile, Sentenza n. 21962/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Ing. Saggese impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva obbligato all'iscrizione alla Gestione Separata INPS per l'attività libero-professionale svolta in aggiunta a quella di socio lavoratore per la quale è iscritto alla Gestione commercianti. Ha dedotto: (i) violazione degli artt. 2, c.26 l. n. 335/1995 e 18, c.12 d.l. n.98/2011 (sostenendo che chi versa il contributo integrativo a INARCASSA non debba iscriversi alla Gestione Separata); (ii) omissione di valutazione del principio di prevalenza di cui all'art. 1, c.208 l. n. 662/1996 (sostenendo che l'iscrizione obbligatoria debba essere solo per l'attività prevalente); (iii) violazione dell'art. 3, c.9 l. n. 335/1995 perché i contributi per il 2006 sarebbero prescritti, ritenendo decisiva la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi confermando il principio secondo cui i professionisti iscritti ad albi che versano ad enti di categoria solo un contributo integrativo non suscettibile di costituire una posizione previdenziale (es. contributo integrativo INARCASSA) sono comunque tenuti all'iscrizione alla Gestione Separata INPS in virtù del principio di universalizzazione della copertura previdenziale (art. 2, c.26 l. 335/1995 e art. 18, c.12 d.l. 98/2011). Ha inoltre chiarito che il meccanismo di prevalenza di cui all'art. 1, c.208 l. 662/1996 non si applica alle attività per le quali è prevista l'obbligatorietà dell'iscrizione a specifiche gestioni (es. gestione commercianti) in virtù dell'interpretazione autentica data dall'art. 12, c.11 d.l. 78/2010. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito sul punto della prescrizione: il termine prescrizionale per i contributi alla Gestione Separata decorre dalla scadenza per il pagamento dei contributi e tiene conto dei differimenti dei termini (anche quello disposto dal D.P.C.M. 14.6.2007), sicché non era intervenuta prescrizione essendo la notifica del provvedimento del 12.6.2012. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio e al pagamento di ulteriori importi processuali previsti.
Norme richiamate
legge 8 agosto 1995, n. 335 (art. 2, comma 26)
La norma è interpretata nel senso che l'esclusione dall'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata opera solo quando esista un versamento contributivo idoneo a costituire una posizione previdenziale per il lavoratore autonomo; il contributo integrativo 'solidaristico' versato agli ordini o casse che non determina posizione previdenziale non esclude l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata.
d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (art. 18, comma 12) conv. con l. 111/2011
Conferma che chi è iscritto ad albi ed elenchi deve comunque iscriversi alla Gestione Separata quando non effettua versamenti a enti di categoria suscettibili di dar luogo a una posizione previdenziale; sottolinea la complementarità tra sistema categoriale e Gestione Separata.
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 1, comma 208)
La regola della iscrizione obbligatoria per l'attività prevalente (principio di prevalenza) non si applica alle attività per le quali opera un'obbligatorietà di iscrizione a specifiche gestioni (es. commercianti) secondo l'interpretazione fornita dalle norme successive.
d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (art. 12, comma 11) conv. con l. 122/2010
“le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps”
Interpretazione autentica che esclude l'applicazione del principio di prevalenza alle attività per le quali è obbligatoria l'iscrizione a specifiche gestioni INPS (p. es. gestione commercianti), con la conseguenza che l'iscritto a tali gestioni non può invocare la prevalenza per evitare iscrizioni a gestioni obbligatorie come la Gestione Separata.
legge 8 agosto 1995, n. 335 (art. 3, comma 9)
Richiamata rispetto alla disciplina dei termini di prescrizione contributiva; la giurisprudenza ritiene che la prescrizione dei contributi alla Gestione Separata decorra dalla scadenza dei termini per il pagamento.
D.P.C.M. 14 giugno 2007 (art. 1, comma 1)
i contribuenti ... debbano effettuare i versamenti “entro il 9 luglio 2007, senza alcuna maggiorazione”
Il differimento dei termini di versamento stabilito dal D.P.C.M. è rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione: i termini dilazionati posticipano la scadenza da cui decorre la prescrizione dei contributi.
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (art. 18)
Richiamato come base normativa che legittima provvedimenti (come il D.P.C.M.) di differimento dei termini di versamento che incidono sulla decorrenza della prescrizione contributiva.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (art. 13, comma 1‑quater)
Norma procedurale citata per attestare l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione.
Massime di principio
- Se il versamento a una cassa professionale è limitato a un contributo integrativo che non determina una "posizione previdenziale" (cioè non dà luogo a prestazioni corrispondenti), il professionista deve iscriversi anche alla Gestione Separata INPS: il versamento a titolo solidaristico non esclude l'obbligo.
- Il principio della iscrizione obbligatoria per l'attività prevalente (art. 1, c.208 l. 662/1996) non opera per le attività per le quali è prevista l'obbligatorietà dell'iscrizione a specifiche gestioni INPS (p.es. commercio, artigianato): in tali casi non si applica la regola della prevalenza per evitare doppie iscrizioni.
- Per calcolare la prescrizione dei contributi alla Gestione Separata, il termine di riferimento è la scadenza per il pagamento dei contributi, comprensiva di eventuali differimenti stabiliti da provvedimenti (es. D.P.C.M.); non rileva solo la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
- In casi di dubbio sulla necessità di doppia iscrizione, verificare concretamente se il contributo versato alla cassa professionale produce una posizione previdenziale (diritto a prestazioni): solo l'esistenza di tale posizione può escludere l'obbligo alla Gestione Separata.
- Quando l'attività autonoma è esercitata nell'ambito di un'impresa per la quale vige l'iscrizione obbligatoria a una gestione (es. commercianti), quella posizione prevalente può impedire l'applicazione del criterio di prevalenza per altre attività autonome, determinando l'obbligo di iscrizione alla gestione specifica e potenzialmente alla Gestione Separata se l'altra contribuzione non costituisce posizione previdenziale.
- Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe: documentare la natura del versamento alle casse professionali (se costituisce o meno posizione previdenziale), conservare le notifiche e le date dei provvedimenti/termini di pagamento (anche differimenti), e valutare preventivamente la necessità di doppia iscrizione e il relativo obbligo contributivo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 21 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 21855/2023 del 21/07/2023
- Sentenza lavoro · 20 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 21508/2023 del 20/07/2023
- Sentenza lavoro · 20 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 21525/2023 del 20/07/2023
- Sentenza lavoro · 20 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 21607/2023 del 20/07/2023
- Sentenza lavoro · 20 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 21681/2023 del 20/07/2023
- Sentenza lavoro · 20 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 21740/2023 del 20/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →