Sentenza n. 111/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento del Decreto del Questore della Provincia di Isernia prot. 26136 del 5.12.2025, notificato in data 11.12.2025, di rigetto dell’istanza del ricorrente intesa ad ottenere il rinnovo della sua licenza di porto d’armi per uso sportivo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Isernia di rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza di porto d’armi per uso sportivo
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di porto d’armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo, deducendo, con un unico motivo articolato, la violazione delle regole sul giusto procedimento e dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’errore nei presupposti, l’illogicità manifesta e la violazione del principio di leale collaborazione. Il diniego era fondato sulla circostanza che il ricorrente era stato deferito alla Procura della Repubblica per i reati di minaccia e percosse, a seguito di una denuncia-querela, senza che l’amministrazione conoscesse l’esito della vicenda. Il ricorrente aveva contestato tale elemento nelle osservazioni al preavviso di rigetto, producendo certificati dai quali risultava, secondo quanto dedotto, la mancata iscrizione del suo nominativo nel registro degli indagati. L’amministrazione, tuttavia, si era limitata ad affermare che le memorie non chiarivano compiutamente i fatti, senza svolgere ulteriori accertamenti sull’esistenza e sull’esito di un eventuale procedimento penale. La difesa erariale ha sostenuto l’infondatezza del ricorso, richiamando l’ampia discrezionalità amministrativa in materia di armi.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo assorbentemente fondate le censure relative al difetto di istruttoria e di motivazione, con violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Sebbene l’amministrazione disponga di ampia discrezionalità nella valutazione dell’affidabilità soggettiva del richiedente una licenza di porto d’armi, tale discrezionalità deve essere esercitata sulla base di un’istruttoria adeguata e deve essere esplicitata in una motivazione coerente. Nel caso concreto, il Questore aveva valorizzato la mera esistenza di una denuncia-querela, senza verificarne gli sviluppi e gli esiti, nonostante il preavviso di rigetto dichiarasse che tali esiti non erano conosciuti e nonostante le puntuali osservazioni del privato. L’apodittica affermazione secondo cui le memorie non erano idonee a chiarire i fatti non costituiva un esame effettivo delle osservazioni procedimentali. Il giudizio di inaffidabilità risultava quindi fondato sulla mera e astratta esistenza della denuncia, senza adeguato approfondimento istruttorio e motivazionale. Il decreto è stato annullato, con obbligo per l’amministrazione di rideterminarsi nel rispetto dei principi indicati dal TAR. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
le memorie difensive presentate dall’interessato non risultano idonee a chiarir in modo compiuto e circostanziato i fatti oggetto dell’istruttoria amministrativa
L’amministrazione deve esaminare effettivamente e motivare specificamente sulle osservazioni presentate in risposta al preavviso di rigetto; una formula apodittica non è sufficiente quando le osservazioni introducono elementi rilevanti per la decisione.
art. 7 l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente nel quadro delle garanzie partecipative del procedimento; la decisione valorizza in particolare l’obbligo di considerare le osservazioni rese ai sensi dell’art. 10-bis.
art. 2 l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi generali dell’azione amministrativa; non è oggetto di autonoma trattazione nella motivazione decisoria.
art. 17-bis l. 241/1990
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non esaminato autonomamente dal giudice.
art. 21-nonies l. 241/1990
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non esaminato autonomamente dal giudice.
art. 612 c.p.
Reato di minaccia indicato nella denuncia-querela valorizzata dall’amministrazione; la mera contestazione non è stata ritenuta sufficiente, senza verifica degli esiti, a fondare il diniego.
art. 581 c.p.
Reato di percosse indicato nella denuncia-querela valorizzata dall’amministrazione; anche tale elemento avrebbe dovuto essere verificato quanto agli sviluppi e agli esiti.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione immediata della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- L’ampia discrezionalità amministrativa nella materia del rilascio o rinnovo delle licenze di porto d’armi non esonera l’amministrazione dall’obbligo di svolgere un’istruttoria adeguata e di motivare specificamente il giudizio di affidabilità soggettiva del richiedente.
- La mera esistenza di una denuncia-querela o di un deferimento all’autorità giudiziaria, soprattutto quando l’esito della vicenda sia ignoto, non può fondare automaticamente il diniego di rinnovo di una licenza di porto d’armi senza una valutazione concreta degli sviluppi e degli esiti del procedimento.
- Quando il privato, in risposta al preavviso di rigetto, contesta specificamente il fatto posto a fondamento della decisione e produce elementi documentali rilevanti, l’amministrazione deve svolgere gli accertamenti necessari e prendere una posizione motivata sulle osservazioni; una formula generica di inidoneità delle memorie non soddisfa l’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
- Il giudizio di inaffidabilità soggettiva deve essere il risultato di una valutazione attuale, concreta e adeguatamente istruita, non potendo essere desunto dalla mera e astratta presenza di una denuncia, indipendentemente dal suo esito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 563/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 564/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 565/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 566/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 570/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 571/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →