Cassazione Penale, Sentenza n. 39920/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che ha confermato gli arresti domiciliari applicati dal GIP per il reato di furto (riqualificato dal Tribunale come furto pluriaggravato). Il motivo dedotto è un unico motivo: la mancata sussistenza del pericolo di fuga. Si sostiene che il pericolo di fuga sarebbe stato basato su congetture e non su elementi concreti o attuali; che la mera irreperibilità non è sufficiente; che l'indagata era stata comunque immediatamente rintracciata e convocata dalla polizia giudiziaria, sicché il pericolo di fuga non poteva essere ritenuto; e che, in conseguenza, il provvedimento coercitivo doveva essere annullato anche per omessa assunzione dell'interrogatorio preventivo (con riferimento all'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.), poiché il reato non rientrerebbe tra quelli che autorizzano tale misura.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ha ritenuto che il pericolo di fuga possa essere valutato con un giudizio prognostico ancorato alla situazione di vita della persona, alle frequentazioni, ai precedenti penali, alle pendenze giudiziarie e ad elementi temporali vicini, senza richiedere necessariamente condotte materiali di fuga. Nel caso concreto il Tribunale del riesame ha motivato la sussistenza del pericolo di fuga richiamando l'attività predatoria 'professionale' della ricorrente e della sua complice, la consuetudine di commettere reati in zone dove non sono conosciute per far perdere le tracce e sottrarsi alla cattura: motivazione considerata adeguata e logica. Perciò il provvedimento cautelare è stato confermato e la questione dell'omesso interrogatorio preventivo è risultata non rilevante. In conseguenza del rigetto, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Consente al Tribunale di riformare parzialmente l'ordinanza del GIP in sede di riesame; applicato dal Tribunale di Catanzaro per riqualificare il reato e confermare la misura cautelare.
art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (nel testo modificato dalla L. 16 aprile 2015, n. 47)
Definisce il pericolo di fuga come elemento richiesto per le misure cautelari: deve essere concreto e attuale, ma la sua sussistenza può derivare da un giudizio prognostico ancorato alla situazione di vita, frequentazioni, precedenti e pendenze giudiziarie senza necessità di atti materiali di fuga.
art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.
Riferito dalla ricorrente in relazione all'omessa assunzione dell'interrogatorio preventivo; la Corte ha ritenuto la questione non rilevante una volta accertato il pericolo di fuga.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicato dalla Corte per condannare la ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- Il pericolo di fuga per le misure cautelari si valuta con un giudizio prognostico fondato su elementi concreti e recenti (situazione di vita, frequentazioni, precedenti, pendenze giudiziarie) e non richiede necessariamente atti materiali di fuga.
- La circostanza che l'indagato sia stato successivamente rintracciato o convocato non esclude automaticamente la sussistenza del pericolo di fuga se, alla luce del comportamento abituale e delle modalità operative, sussistono indici plausibili di rischio di allontanamento.
- Il riesame può riformare o confermare la misura cautelare e riqualificare il reato se la motivazione è adeguata e logica; tale valutazione di merito è in linea di massima incensurabile in Cassazione, che verifica invece la correttezza e completezza della motivazione.
- Se il giudice ritiene sussistente il pericolo di fuga, eventuali profili procedurali come l'omessa assunzione dell'interrogatorio preventivo possono risultare non decisivi rispetto al mantenimento della misura cautelare.
- In caso di rigetto del ricorso per Cassazione, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39938/2025 del 11/12/2025
- Sentenza penale · 11 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39810/2025 del 11/12/2025
- Sentenza penale · 11 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39811/2025 del 11/12/2025
- Sentenza penale · 11 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39814/2025 del 11/12/2025
- Sentenza penale · 11 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39815/2025 del 11/12/2025
- Sentenza penale · 11 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39817/2025 del 11/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →