Cassazione Penale, Sentenza n. 4753/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza del G.I.P. di Milano che aveva applicato pene e disposto la confisca per autoriciclaggio e responsabilità amministrativa dell'ente. I motivi di ricorso sostenevano: (1) errata individuazione del profitto del reato di autoriciclaggio, rilevandosi che andava confiscata solo la plusvalenza (470.000 euro) e non l'intero ricavo di vendita (750.000 euro), poiché 280.000 euro costituirebbero il profitto di un diverso reato di ricettazione commesso da altro soggetto; (2) illegittima duplicazione del titolo ablativo (confisca duplicata tra procedimenti diversi); (3) violazione del principio di prevedibilità e legittima aspettativa sulla misura della confisca, avendo i ricorrenti confidato nei provvedimenti di sequestro e nella richiesta del P.M. in fase di indagini e perciò optato per il patteggiamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi come infondati. Ha richiamato la distinzione tra prodotto, profitto e prezzo del reato e ha ritenuto che, nel caso di un reato-contratto (la vendita che costituisce la sede dell'illiceità), il profitto/confisca possa comprendere l'intero ricavo derivante dal negozio illecito. Ha confermato la possibilità di applicare la confisca obbligatoria prevista dall'art. 19 D.lgs. 231/2001 anche nella sentenza di patteggiamento (equiparata alla sentenza di condanna ai sensi dell'art. 445 c.p.p.) e ha precisato che tale confisca non rientra nella libera disponibilità delle parti. Ha inoltre chiarito che la confisca disposta nei confronti dell'ente e quella a carico della persona fisica sono strumenti autonomi e non necessariamente sovrapponibili; la contestata duplicazione non è dimostrata (non risulta che i 280.000 euro siano già stati confiscati nel diverso procedimento) e, in ogni caso, eventuali profili di duplicazione vanno vagliati in sede esecutiva. Ha rigettato anche la questione di prevedibilità, sottolineando la natura obbligatoria e non discrezionale della confisca prevista dalle norme citate.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
norma richiamata nella cornice dei reati di ricettazione/autoriciclaggio; il Collegio la menziona nell'ambito della distinta definizione di prodotto/profitto/prezzo del reato
art. 648-ter.1 cod. pen.
incriminazione dell'autoriciclaggio; la Corte considera che, trattandosi di reato-contratto, l'illecito contamina integralmente il negozio e il profitto può comprendere l'intero ricavo dalla vendita
art. 648-quater cod. pen.
prevede la confisca obbligatoria del profitto/ prodotto del reato; applicata per giustificare l'ablazione patrimoniale anche nei confronti della persona fisica, indipendentemente dall'esistenza di precedente sequestro cautelare
art. 19 D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231
prevede la confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato a carico dell'ente; la Corte afferma che tale confisca è autonoma, obbligatoria e non rimessa alla disponibilità negoziale delle parti in sede di patteggiamento
art. 25-octies D.lgs. 231/2001
inserisce il delitto di autoriciclaggio nel catalogo dei reati rilevanti per la responsabilità degli enti, rendendo applicabile l'art. 19 per il caso di specie
art. 444 e ss. cod. proc. pen. (art. 445 comma 1-bis)
la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) è equiparata alla sentenza di condanna e può conseguentemente comportare l'applicazione della confisca obbligatoria prevista per l'ente
art. 447 cod. proc. pen.
richiamato come norma che disciplina il patteggiamento a cui i ricorrenti avevano fatto ricorso; la Corte sottolinea che la scelta del patteggiamento deve tener conto della possibilità di confisca obbligatoria
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
norme invocate dai ricorrenti come vizio di motivazione/violazione di legge; la Corte le dichiara infondate dopo aver motivato la corretta qualificazione del profitto e l'applicabilità della confisca
art. 34 D.lgs. 231/2001
richiama l'applicabilità delle norme di rito nelle procedure relative agli illeciti amministrativi dipendenti da reato; usato per confermare che la sentenza di cui agli artt. 444 e ss. può produrre effetti anche in materia di confisca ex D.lgs. 231/2001
Massime di principio
- Quando l'illecito penale si identifica con il negozio giuridico (reato-contratto), l'illiceità contamina l'intero atto e la confisca può colpire l'intero ricavo derivante dal contratto, senza dedurre automaticamente i costi di acquisizione.
- La confisca obbligatoria prevista dall'art. 19 D.lgs. 231/2001 e dall'art. 648-quater c.p. non rientra nella libera disponibilità delle parti in sede di patteggiamento: il giudice non è vincolato all'indicazione fornita dalle parti e deve applicare la confisca se ricorrono i presupposti normativi.
- Le confische a carico dell'ente e quelle a carico della persona fisica sono autonome: possono coesistere e vanno valutate secondo i rispettivi presupposti normativi, evitando semplici sovrapposizioni automatiche ma senza escludere l'una per l'esistenza dell'altra.
- Il sequestro cautelare disposto in fase di indagini non esaurisce la potestà di pronunciare confisca in sede di merito; la confisca può essere ordinata anche senza un precedente provvedimento cautelare e, se si ritiene leso, il destinatario può contestare in fase esecutiva la selezione dei beni da confiscare.
- Le contestazioni sulla duplicazione di ablazioni tra procedimenti differenti devono essere valutate concretamente (es.: verificare se e quando è stata effettivamente eseguita una confisca) e, in caso di incertezza o sovrapposizione, trovano la loro naturale soluzione nella fase esecutiva.
- La deduzione che il profitto confiscabile debba sempre corrispondere solo alla 'plusvalenza' e non all'intero ricavo non è automatica: occorre valutare la natura dell'operazione (se il reato è integrato dal negozio) e la normativa che prescrive l'ablazione del prezzo o del profitto.
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