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Sentenza

Sentenza del 16/10/2020 n. 3089 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Iva - Cessione di credito nei confronti dello Stato - Efficacia nei confronti del debitore pubblico - Requisiti - Notificazione nei modi di legge - Mancanza - Inefficacia relativa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'efficacia, nei confronti del debitore pubblico, di una cessione di credito effettuata senza rispettare le forme previste dall'art. 69, terzo comma, r.d. n. 2440/1923: mancava atto pubblico o scrittura privata autenticata e/o la notificazione nei modi di legge.

La decisione

La Corte ha ritenuto che, in forza dell'art. 69 r.d. 2440/1923, la cessione di credito del privato nei confronti della P.A. deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e deve essere notificata nei modi di legge per essere efficace verso la P.A.; se la cessione è fatta in forme diverse è valida solo fra cedente e cessionario ma è inefficace nei confronti della P.A., salvo che la P.A. non la accetti espressamente. La sentenza conferma il principio e richiama la giurisprudenza (Cass. n. 5493/2013).

Norme richiamate

  • art. 69 r.d. 2440/1923

    l'art. 69, terzo comma, richiede che la cessione di un credito verso la P.A. risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e che sia notificata nei modi di legge

    La norma è interpretata nel senso che le forme indicate sono condizioni di efficacia della cessione nei confronti della P.A.; la loro mancanza produce inefficacia relativa verso il debitore pubblico, pur lasciando salva la validità fra le parti e la possibilità di accettazione da parte della P.A.

  • Cass. n. 5493/2013

    richiamata come precedente conforme

    La giurisprudenza conferma il principio della necessità delle forme e della notificazione per l'efficacia della cessione nei confronti della P.A. e sottolinea l'inefficacia rispetto al debitore pubblico in assenza di tali requisiti.

Massime di principio

  • Per rendere efficace una cessione di credito verso una P.A. occorre redigere la cessione in atto pubblico o in scrittura privata autenticata e procedere alla notificazione nei modi di legge; l'inosservanza rende la cessione inefficace verso la P.A.
  • Una cessione non conforme resta valida nei rapporti interni fra cedente e cessionario: il cessionario potrà esigere dal cedente gli obblighi contrattuali ma non obbligare la P.A. fino a che questa non la accetti.
  • La P.A. può sanare la situazione mediante accettazione esplicita o implicita del trasferimento del credito; in mancanza di accettazione la P.A. non è tenuta a pagare il cessionario.
  • Nelle operazioni con pubbliche amministrazioni è essenziale curare le formalità (atto pubblico/autenticazione e notificazione) già in fase preventiva per evitare rischi processuali e di inefficacia.
  • Se ci si trova in una cessione irregolare, considerare azioni alternative: ottenere l'accettazione della P.A., promuovere un giudizio per riconoscimento della cessione o ricercare soluzioni transattive con la P.A. o con il cedente.

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