Ordinanza n. 717/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento del pei redatto in data 02.12.2024 Istituto Comprensivo Statale “PARENTE in persona del Dirigente Scolastico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Istanza del dirigente ministeriale volta alla rinuncia o sostituzione dell'incarico di commissario ad acta nominato in sentenza per l'assegnazione di insegnanti di sostegno
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito della sentenza semplificata n. 8011 del 10 dicembre 2025, con cui il TAR aveva accertato il diritto del minore all'assistenza di insegnanti di sostegno secondo le indicazioni del GLO e aveva nominato, per l'eventuale mancata ottemperanza entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione, il Direttore pro tempore della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione e del Merito quale commissario ad acta, la dirigente della Direzione ha depositato un'istanza il 18 dicembre 2025. Ha dedotto di non avere competenza in materia di tutela delle esigenze didattiche e personali dell'alunno con disabilità, attribuita alla Direzione generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica, e di non disporre di poteri decisionali per l'assegnazione degli insegnanti di sostegno, spettando agli uffici scolastici regionali la gestione delle esigenze di organico e al dirigente scolastico l'utilizzo dei posti disponibili. Ha quindi rinunciato all'incarico e chiesto la nomina di un diverso commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile l'istanza ai sensi dell'art. 114, comma 6, c.p.a. La nomina del commissario ad acta, disposta direttamente in sentenza ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., diventa efficace soltanto dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione per adempiere. Poiché la sentenza era stata pubblicata il 10 dicembre 2025 e l'istanza era stata presentata il 18 dicembre 2025, il termine di quindici giorni non era ancora scaduto: la dirigente non aveva pertanto assunto i poteri commissariali e non poteva validamente formulare richieste processuali in tale qualità. Il Collegio ha inoltre precisato che il commissario ad acta è ausiliario del giudice e non organo amministrativo; una volta designato, non può rinunciare all'incarico se non per ragioni eccezionali sottoposte alla valutazione del giudice. La ritenuta mancanza di competenza dell'ufficio di appartenenza non costituisce, di per sé, ragione idonea, anche perché il commissario può delegare l'esecuzione a qualsiasi soggetto idoneo, nell'ambito dell'ufficio inteso in senso lato, in forza dei poteri conferiti dal giudice e non di un rapporto gerarchico amministrativo. Resta fermo che l'amministrazione conserva il potere di adempiere anche dopo la scadenza del termine e fino a quando il commissario non abbia concretamente provveduto in sua vece. Nessuna diversa decisione è stata assunta sulla spettanza sostanziale del sostegno, già riconosciuta dalla sentenza precedente.
Norme richiamate
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
nomina del commissario ad acta direttamente in sentenza, con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l'ottemperanza
Il giudice può nominare il commissario ad acta già nella sentenza di cognizione, subordinandone l'efficacia alla scadenza del termine concesso all'amministrazione per adempiere.
art. 114, comma 6, c.p.a.
L'istanza del soggetto designato come commissario è stata esaminata nell'ambito della disciplina dell'ottemperanza ed è stata dichiarata inammissibile perché proposta prima che l'incarico fosse divenuto efficace.
DPCM 27 ottobre 2023, n. 208
È richiamato per la ripartizione interna delle competenze ministeriali tra la Direzione generale per il personale scolastico e la Direzione generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica.
art. 6, par. 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale base normativa per l'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, par. 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato in materia di trattamento e diffusione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando il commissario ad acta è nominato direttamente nella sentenza ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., la nomina resta inefficace fino alla scadenza del termine assegnato all'amministrazione per adempiere; prima di tale momento il designato non può esercitare poteri commissariali né proporre validamente istanze in tale qualità.
- Il commissario ad acta è un ausiliario del giudice e, una volta designato, non può rinunciare unilateralmente all'incarico per la mera ritenuta incompetenza dell'ufficio amministrativo di appartenenza; eventuali ragioni eccezionali devono essere sottoposte alla valutazione del giudice.
- La facoltà di delega attribuita al commissario ad acta consente di incaricare un soggetto idoneo all'esecuzione della decisione anche al di fuori di un rapporto gerarchico amministrativo, poiché i poteri esercitati derivano dal conferimento giudiziale dell'incarico.
- La nomina del commissario ad acta non priva l'amministrazione del potere di provvedere spontaneamente: tale potere permane anche dopo la scadenza del termine assegnato, fino a quando il commissario non abbia concretamente adottato gli atti in sostituzione dell'amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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