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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01128/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado resa in rito abbreviato, aveva rideterminato la pena in mesi 3 di reclusione per una pluralità di reati commessi in Messina tra il 6 gennaio e il 14 febbraio 2020. Il primo motivo contestava la conferma dell'affermazione di colpevolezza, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle risultanze probatorie; la censura riguardava, in concreto, il solo delitto di falso, essendo gli altri reati non oggetto di impugnazione. Il secondo motivo lamentava l'eccessività del trattamento sanzionatorio, ritenuto dalla difesa sproporzionato rispetto ai fatti contestati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché diretto a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità, osservando che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione razionale e adeguata, fondata sui documenti amministrativi acquisiti e sugli accertamenti della Polizia Municipale presso la casa di riposo indicata, dai quali risultava che, alla data dell'autocertificazione sottoscritta dall'imputato, erano già state eseguite modifiche tali da rendere i luoghi non conformi alla planimetria in possesso del Comune. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, qualificandolo generico e assertivo, e comunque ha osservato che la Corte territoriale aveva già notevolmente ridotto la pena, da 8 mesi e 10 giorni a 3 mesi di reclusione, muovendo da una pena base di 6 mesi, con diminuzione per le attenuanti generiche e aumenti contenuti per la continuazione, sicché non era ravvisabile alcun eccesso di rigore nel trattamento sanzionatorio. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 483 c.p.

    Il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico è richiamato come uno dei capi di imputazione confermati, ma la Corte non ne ridefinisce la struttura; si limita a ritenere corretta la valutazione di merito sulla falsità dell'autocertificazione.

  • art. 44 lett. b) d.P.R. n. 380 del 2001

    Richiamato come capo di imputazione relativo agli illeciti edilizi, non oggetto di specifica censura nel ricorso.

  • art. 109 R.D. n. 773 del 1931

    Richiamato come ulteriore capo di imputazione, senza specifiche questioni esaminate nella motivazione di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente fissata in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione alternativa delle fonti di prova, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione razionale e non manifestamente illogica.
  • La conferma della responsabilità per falso può poggiare sulla valorizzazione congiunta di documentazione amministrativa e di accertamenti della polizia giudiziaria, se da tali elementi emerga la difformità tra quanto attestato e la reale situazione dei luoghi alla data della dichiarazione.
  • Le censure sulla pena devono essere specifiche e argomentate; è manifestamente infondato il motivo che si limiti ad affermare in modo generico l'eccessività del trattamento sanzionatorio.
  • Ai fini della valutazione della proporzionalità della pena rileva anche la complessiva riduzione operata dal giudice di merito rispetto alla decisione di primo grado, nonché il contenuto aumento per la continuazione e la diminuzione per le attenuanti generiche.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblicoAbuso edilizioResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblicaReati ediliziReati contro la PA
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiInutilizzabilità della prova

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