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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24232/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Perugia aveva confermato la condanna di primo grado dell'imputata per violenza privata. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione tramite difensore, articolando un unico motivo che la Corte qualifica come generico e volto, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del merito e una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice territoriale. Nel ricorso non erano dedotti specifici travisamenti della prova né errori di diritto manifesti. In sede di conclusioni scritte, la difesa aveva chiesto l'assoluzione o, subordinatamente, la rideterminazione della pena con concessione dei benefici di legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero generiche e dirette a sollecitare un sindacato di merito non consentito in sede di legittimità, in assenza di specifici travisamenti probatori e in presenza di una motivazione della sentenza impugnata non affetta da macroscopica illogicità o carenza. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 610 c.p.

    Reato per cui l'imputata era stata condannata nei precedenti gradi di merito; la Corte non interviene sul merito della responsabilità perché il ricorso è inammissibile.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logico; l'errore nella lettura degli atti è deducibile solo nei limiti della catena devolutiva.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito o una diversa ricostruzione del fatto, salvo la deduzione di specifici travisamenti della prova o di vizi riconducibili ai limiti dell'art. 606 c.p.p.
  • Il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione è circoscritto alla verifica della presenza di un apparato argomentativo logicamente coerente; non può estendersi alla rivalutazione dell'adeguatezza persuasiva delle argomentazioni del giudice di merito.
  • La censura è inammissibile quando si limita a contestazioni generiche, non sorrette da precisi rilievi di errore nella lettura degli atti o da manifeste illogicità della motivazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniViolenza privata
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

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