Ordinanza n. 4280/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - del giudizio di non ammissione alla prova orale del "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205", indetto con D.D.G. 9 ottobre 2025, n. 2939, per la classe di concorso AM12 - Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, AS12 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, ADSS - sostegno didattico per gli alunni con disabilità nella scuola secondaria di secondo grado, tutti banditi per la Regione Toscana, come risultante dalla valutazione della prova scritta sostenuta dalla ricorrente in data 2 dicembre 2025 e dalla pubblicazione degli esiti; - del verbale della Commissione giudicatrice nella parte in cui ha attribuito alla prova della ricorrente il punteggio di -OMISSIS-; - della graduatoria degli ammessi alla prova orale per le predette classi di concorso, nella parte in cui non include la ricorrente; - D.D.G. 9 ottobre 2025, n. 2939 che ha indetto "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno" per c.d.c. AM12, AS12 e ADSS per la regione toscana - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, per quanto di ragione, i quesiti nn. 29, 39 e 45 somministrati alla ricorrente e le relative risposte ritenute corrette dall'Amministrazione. e per la conseguente declaratoria del diritto della ricorrente alla correzione della propria prova scritta con l'attribuzione del punteggio spettante per i quesiti erroneamente valutati; declaratoria del diritto della ricorrente all'ammissione alla prova orale del concorso, anche in sovrannumero e/o con riserva; ordine all'Amministrazione resistente di adottare i provvedimenti conseguenti, inclusa la riammissione in termini della candidata per lo svolgimento della prova orale e, all'esito positivo, il suo inserimento nella graduatoria di merito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non ammissione alla prova orale del concorso per il personale docente, con attribuzione di un punteggio ritenuto insufficiente, verbale della commissione, graduatoria degli ammessi e atti connessi, inclusi alcuni quesiti della prova scritta
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio di non ammissione alla prova orale del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, relativo alle classi di concorso AM12, AS12 e ADSS per la Regione Toscana. Ha contestato il punteggio attribuito alla prova scritta, anche con riferimento ai quesiti nn. 29, 39 e 45 e alle risposte ritenute corrette dall'Amministrazione, chiedendo la correzione della prova, l'attribuzione del punteggio spettante, l'ammissione alla prova orale anche in sovrannumero o con riserva e i conseguenti provvedimenti, incluso l'eventuale inserimento nella graduatoria di merito. Il giudice ha rilevato che la controversia è soggetta al rito previsto per le procedure amministrative relative a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, e che occorreva inoltre integrare il contraddittorio nei confronti dei candidati utilmente collocati nella graduatoria degli ammessi alla prova orale.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito le censure relative alla valutazione della prova scritta, ai quesiti contestati o alla mancata ammissione alla prova orale. Ha disposto la conversione del rito ai sensi dell'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022, fissando la prosecuzione in una data compatibile con il rispetto dei termini previsti dal PNRR. Considerato l'elevato numero dei candidati controinteressati utilmente collocati nella graduatoria degli ammessi alla prova orale, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione, secondo le modalità indicate nell'ordinanza n. 836 del 2019 del TAR Lazio. La ricorrente deve eseguire tale adempimento entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e depositare la prova dell'avvenuta notifica nei successivi dieci giorni. La fase cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio dell'8 aprile 2026.
Norme richiamate
art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022
Il giudice ha ritenuto applicabile il rito previsto per le controversie relative a procedure amministrative concernenti interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, disponendo la conversione del rito e fissando una prosecuzione compatibile con i relativi termini.
Massime di principio
- Quando il ricorso riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, il giudice deve applicare il rito speciale previsto dall'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, disponendo la conversione del rito ordinario ove necessario e fissando il prosieguo in modo compatibile con i termini stabiliti dalla disciplina PNRR.
- Nelle controversie concorsuali, i candidati utilmente collocati nella graduatoria degli ammessi alla fase successiva hanno la qualità di controinteressati e devono essere coinvolti nel giudizio mediante integrazione del contraddittorio.
- Quando il numero dei controinteressati è particolarmente elevato, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, fissando le modalità e i termini per l'adempimento e per il deposito della relativa prova.
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