Cassazione Penale, Sentenza n. 22016/2026 del 15/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva la revoca o, in subordine, la sospensione dell'ordine di demolizione relativo a un immobile abusivo oggetto di precedente sentenza di demolizione (Corte d'appello di Salerno n.426/2009). La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'istanza per difetto di interesse, ritenendo che, per mancata ottemperanza, il bene fosse già acquisito di diritto e gratuitamente al patrimonio del Comune ai sensi dell'art.31, comma 3, d.P.R. 380/2001; tale acquisizione, a titolo originario, aveva fatto venir meno la proprietà della ricorrente e quindi il suo interesse a chiedere revoca o sospensione. La ricorrente aveva chiesto anche che il giudice acquisisse informazioni presso il Comune in vista di una possibile deliberazione consiliare di non demolire; la Corte ritenne irrilevante tale istruttoria perché l'eventuale posizione favorevole a conservare l'immobile sarebbe di spettanza dell'Ente, non della ricorrente. La difesa richiamava giurisprudenza che attribuirebbe al giudice dell'esecuzione il potere-dovere di verificare l'esito di procedure amministrative che possono incidere sull'ordine di demolizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e ha confermato l'ordinanza impugnata: la perdita della titolarità del diritto di proprietà per effetto dell'acquisizione al patrimonio comunale fa venire meno l'interesse della ricorrente a chiedere revoca o sospensione dell'ordine di demolizione. Ha ritenuto inoltre superflua l'attività istruttoria richiesta in assenza di un interesse giuridicamente rilevante dell'istante. Per l'inammissibilità del ricorso, ascrivibile a colpa della ricorrente, il Collegio ha posto a carico della stessa le spese di procedimento e ha ordinato il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende fissata in Euro 3.000,00.
Norme richiamate
d.P.R. 380/2001, art. 31, comma 3
In caso di inottemperanza all'ordine di demolizione entro novanta giorni, il bene e l'area di sedime sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del Comune; l'effetto traslativo si produce ex lege a titolo originario, privando il responsabile dell'abuso della titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale
d.P.R. 380/2001, art. 31, comma 5
Norma richiamata in relazione alle procedure amministrative comunali che possono incidere sull'esecuzione dell'ordine di demolizione; tuttavia l'accertamento dello stato di tale procedura è rilevante solo se l'istante conserva un interesse giuridicamente tutelabile
Cod. proc. pen., art. 616
Previsione applicata per le conseguenze processuali dell'inammissibilità ascrivibile a colpa del ricorrente, con onere delle spese e possibile sanzione; la Corte ha esercitato la facoltà di aumentare la somma a carico della ricorrente richiamando la legge n.103/2017
Legge n.103/2017, art.1, comma 64
art.1, comma 64, legge n.103/2017
Consente di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall'art.616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso in relazione alle ragioni dell'inammissibilità
Giurisprudenza citata (Sez.3 n.24990/2025, Sez.3 n.7399/2019, Sez.3 n.25212/2012)
Sez.3, n.24990/2025; Sez.3, n.7399/2019; Sez.3, n.25212/2012
Consolidato orientamento secondo cui l'acquisizione al patrimonio comunale estingue l'interesse del precedente proprietario; il potere-dovere del giudice di valutare procedure amministrative è esercitabile solo se l'istante ha un interesse giuridicamente rilevante
Sentenza Corte Costituzionale n.186/2000
C. cost. sent. 7-13 giugno 2000, n.186
Riferita in relazione alla possibilità di attribuire la colpa del ricorso all'istante ai fini dell'addebito delle spese e delle sanzioni
Massime di principio
- La perdita della titolarità del diritto di proprietà per effetto dell'acquisizione ex lege dell'immobile al patrimonio comunale (art.31 d.P.R.380/2001) comporta la cessazione dell'interesse del precedente proprietario a impugnare o chiedere la sospensione dell'ordine di demolizione.
- L'acquisizione al patrimonio comunale ha efficacia originaria ed automatica: gli atti amministrativi successivi hanno natura ricognitiva e non ristorano la posizione del precedente titolare.
- Il potere/dovere del giudice dell'esecuzione di accertare l'esito di eventuali procedure amministrative interferenti (es. deliberazione del Consiglio Comunale) opera solo se l'istante conserva un interesse giuridicamente rilevante; in assenza di tale interesse ogni attività istruttoria è superflua.
- La mera possibilità che l'ente proprietario decida di non demolire non attribuisce automaticamente un interesse processuale al precedente proprietario: la posizione soggettiva rilevante in tal caso è quella dell'ente.
- Chi richiede la revoca o la sospensione di un ordine di demolizione deve dimostrare di mantenere una situazione giuridica tutelata (proprietà, altro diritto reale o altro interesse giuridico concreto); altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile e il proponente può essere condannato a spese e sanzioni.
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