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Sentenza

Sentenza del 16/10/2015 n. 20984 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento relativa all'anno 1992, notificata il 13 settembre 2008, deducendo inesistenza o invalidità della notifica, lesione del diritto di difesa, carenza di motivazione e di prova, omessa indicazione degli elementi prescritti dalla legge, mancanza della sottoscrizione della cartella e del ruolo, nonché carenze relative al responsabile del procedimento, agli interessi e ai compensi di riscossione. La cartella traeva origine dall'iscrizione a ruolo conseguente a una precedente sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo, il secondo, il quarto e il nono motivo di ricorso e ha dichiarato inammissibili tutti gli altri. Ha ritenuto valida la notifica diretta della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di una relata autonoma; ha escluso che la cartella dovesse necessariamente recare la sottoscrizione dell'esattore; ha ritenuto adeguata la motivazione fondata sul richiamo alla sentenza e all'iscrizione a ruolo; ha considerato tardiva la censura sui compensi di riscossione. Le contestazioni sul responsabile del procedimento e sulla sottoscrizione del ruolo sono state dichiarate inammissibili perché fondate su circostanze di fatto non accertate dai giudici di merito o prospettate in modo non conforme alle regole processuali. È stata inoltre esclusa la possibilità di rilevare d'ufficio, in cassazione, un vizio non dedotto tempestivamente nel giudizio tributario. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore di entrambe le resistenti.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26

    La notificazione può essere eseguita "anche mediante invio" diretto dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

    La cartella può essere notificata direttamente dall'agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento. In tale modalità alternativa non è necessaria una relata autonoma: la notifica si perfeziona alla data risultante dall'avviso di ricevimento, che documenta la consegna e l'identità del destinatario.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25

    La cartella deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto ministeriale.

    La cartella di pagamento non necessita, per la sua validità, della sottoscrizione dell'esattore quando risulta inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo competente ed è conforme al modello previsto.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 20

    Gli interessi possono essere determinati secondo i criteri e i tassi stabiliti dalla legge; il richiamo alla norma e l'indicazione della data di esecutività del ruolo possono essere sufficienti a rendere comprensibile il calcolo.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, comma 4

    Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo.

    La sottoscrizione del ruolo è necessaria, ma può essere apposta anche in forma elettronica. Chi contesta tale requisito deve allegare e dimostrare specificamente l'assenza anche della firma elettronica.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1

    Nel processo tributario i motivi di impugnazione devono essere indicati nell'atto di appello; una censura nuova formulata soltanto in udienza è inammissibile.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58

    In appello possono essere prodotti nuovi documenti, in particolare quando siano indispensabili per la decisione o quando siano già richiamati o presenti nel fascicolo processuale.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21

    I vizi dell'atto tributario, anche se qualificati come nullità, devono essere fatti valere tempestivamente mediante ricorso entro il termine di decadenza; in mancanza, l'atto si consolida e non può essere invalidato d'ufficio in un momento successivo.

  • Codice civile, art. 2700

    L'avviso di ricevimento postale, quale atto pubblico, fa fede fino a querela di falso delle dichiarazioni e delle attività attestate dall'ufficiale postale, inclusa la consegna e la coincidenza tra destinatario e consegnatario.

Massime di principio

  • Una cartella di pagamento notificata direttamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento può essere valida anche senza relata di notifica separata, purché l'avviso documenti regolarmente la consegna al destinatario.
  • La mancanza della firma dell'esattore sulla cartella non determina automaticamente l'invalidità dell'atto, se l'atto è riconducibile con certezza all'amministrazione competente e conforme al modello legale.
  • Le contestazioni sulla motivazione devono indicare concretamente quale elemento della pretesa sia incomprensibile; il richiamo al titolo dell'iscrizione a ruolo, alla sentenza presupposta, alle norme sugli interessi e alle date rilevanti può essere sufficiente.
  • Nel processo tributario non è possibile introdurre nuovi motivi di ricorso soltanto in udienza o in una fase successiva a quella prevista: ogni censura deve essere formulata tempestivamente nell'atto introduttivo o nell'appello.
  • Quando il giudice di merito ha accertato un fatto diverso da quello sostenuto dal ricorrente, la censura in cassazione può essere dichiarata inammissibile se mira soltanto a ottenere una nuova valutazione del fatto.
  • La contestazione della sottoscrizione del ruolo deve essere specifica e comprendere anche l'eventuale assenza della firma elettronica; non basta affermare genericamente che il ruolo è privo di firma.
  • Anche un vizio qualificato come nullità tributaria deve essere dedotto entro il termine di impugnazione dell'atto; non può normalmente essere introdotto per la prima volta in cassazione né rilevato d'ufficio se non è stato tempestivamente contestato.

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