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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34795/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha contestato a una società in accomandita semplice, e ai soci, un maggiore reddito d'impresa per l'anno d'imposta 2012, con recupero di II.DD. e IVA, oltre sanzioni e interessi. La socia ha impugnato l'atto deducendo in primo e secondo grado varie censure, respinte dai giudici di merito, tra cui il difetto di legittima sottoscrizione dell'avviso, il difetto di motivazione, l'insussistenza del presupposto dell'obbligazione tributaria e la violazione dell'art. 109 TUIR. In Cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. per motivazione apparente della sentenza regionale, in relazione al rigetto delle doglianze sull'avviso; con il secondo ha lamentato la violazione degli artt. 14 e 29 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 101, 102 e 354 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva deciso sulla legittimità dell'accertamento nonostante la necessità del litisconsorzio tra i soci e la società, senza disporre la riunione dei giudizi. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente ha poi comunicato che la società si era avvalsa della definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 1, commi 186-202, L. 197/2022, producendo prova della domanda e del pagamento, senza che risultasse notificato alcun diniego.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia da parte della società di persone coobbligata, ritenendo che tale definizione produca effetti anche nei confronti degli altri coobbligati e che, nel caso concreto, ciò comportasse l'estinzione del processo. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Le spese sono rimaste a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 1, comma 198, L. 197/2022. La Corte ha inoltre dato atto dell'insussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è richiamato come parametro del vizio denunciato in cassazione per errori processuali e motivazione apparente

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    la ricorrente lo invoca per censurare la motivazione apparente della sentenza di merito

  • art. 109 TUIR

    citato come norma che la ricorrente assume violata nel merito della pretesa fiscale

  • artt. 14 e 29 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura di mancata applicazione del litisconsorzio necessario nel processo tributario

  • artt. 101, 102 e 354 c.p.c.

    richiamati dalla ricorrente per lamentare la decisione senza previa riunione dei giudizi in presenza di litisconsorzio necessario

  • art. 1, commi 186-202, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    norma sulla definizione agevolata delle controversie tributarie applicata alla lite pendente

  • art. 1, comma 194, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    individua il perfezionamento della definizione con domanda e pagamento entro il termine previsto, salvo diniego

  • d.l. 34/2023

    richiamato per la modifica del comma 194 dell'art. 1 L. 197/2022

  • art. 1, comma 200, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    prevede il diniego della definizione da notificarsi entro il termine indicato

  • art. 1, comma 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    stabilisce che, in caso di definizione, le spese restano a carico di chi le ha anticipate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato in caso di estinzione del processo

  • Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732

    citata a sostegno dell'esclusione del doppio contributo unificato

  • Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184

    citata a sostegno dell'esclusione del doppio contributo unificato

  • Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284

    citata a sostegno dell'esclusione del doppio contributo unificato

  • Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244

    citata a sostegno dell'esclusione del doppio contributo unificato

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la definizione agevolata della lite da parte di uno dei coobbligati può spiegare effetti anche nei confronti degli altri coobbligati, determinando l'estinzione del giudizio relativo all'atto impugnato.
  • Quando risulta provata la presentazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento degli importi dovuti, e non è stato notificato diniego nei termini previsti, la controversia deve essere dichiarata estinta.
  • In presenza di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la disciplina speciale.
  • L'estinzione del giudizio per definizione agevolata esclude il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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