Cassazione Civile, Ordinanza n. 34795/2023 del 12/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha contestato a una società in accomandita semplice, e ai soci, un maggiore reddito d'impresa per l'anno d'imposta 2012, con recupero di II.DD. e IVA, oltre sanzioni e interessi. La socia ha impugnato l'atto deducendo in primo e secondo grado varie censure, respinte dai giudici di merito, tra cui il difetto di legittima sottoscrizione dell'avviso, il difetto di motivazione, l'insussistenza del presupposto dell'obbligazione tributaria e la violazione dell'art. 109 TUIR. In Cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. per motivazione apparente della sentenza regionale, in relazione al rigetto delle doglianze sull'avviso; con il secondo ha lamentato la violazione degli artt. 14 e 29 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 101, 102 e 354 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva deciso sulla legittimità dell'accertamento nonostante la necessità del litisconsorzio tra i soci e la società, senza disporre la riunione dei giudizi. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente ha poi comunicato che la società si era avvalsa della definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 1, commi 186-202, L. 197/2022, producendo prova della domanda e del pagamento, senza che risultasse notificato alcun diniego.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia da parte della società di persone coobbligata, ritenendo che tale definizione produca effetti anche nei confronti degli altri coobbligati e che, nel caso concreto, ciò comportasse l'estinzione del processo. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Le spese sono rimaste a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 1, comma 198, L. 197/2022. La Corte ha inoltre dato atto dell'insussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è richiamato come parametro del vizio denunciato in cassazione per errori processuali e motivazione apparente
art. 132, n. 4 c.p.c.
la ricorrente lo invoca per censurare la motivazione apparente della sentenza di merito
art. 109 TUIR
citato come norma che la ricorrente assume violata nel merito della pretesa fiscale
artt. 14 e 29 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura di mancata applicazione del litisconsorzio necessario nel processo tributario
artt. 101, 102 e 354 c.p.c.
richiamati dalla ricorrente per lamentare la decisione senza previa riunione dei giudizi in presenza di litisconsorzio necessario
art. 1, commi 186-202, L. 29 dicembre 2022, n. 197
norma sulla definizione agevolata delle controversie tributarie applicata alla lite pendente
art. 1, comma 194, L. 29 dicembre 2022, n. 197
individua il perfezionamento della definizione con domanda e pagamento entro il termine previsto, salvo diniego
d.l. 34/2023
richiamato per la modifica del comma 194 dell'art. 1 L. 197/2022
art. 1, comma 200, L. 29 dicembre 2022, n. 197
prevede il diniego della definizione da notificarsi entro il termine indicato
art. 1, comma 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197
stabilisce che, in caso di definizione, le spese restano a carico di chi le ha anticipate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato in caso di estinzione del processo
Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732
citata a sostegno dell'esclusione del doppio contributo unificato
Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184
citata a sostegno dell'esclusione del doppio contributo unificato
Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284
citata a sostegno dell'esclusione del doppio contributo unificato
Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244
citata a sostegno dell'esclusione del doppio contributo unificato
Massime di principio
- Nel processo tributario, la definizione agevolata della lite da parte di uno dei coobbligati può spiegare effetti anche nei confronti degli altri coobbligati, determinando l'estinzione del giudizio relativo all'atto impugnato.
- Quando risulta provata la presentazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento degli importi dovuti, e non è stato notificato diniego nei termini previsti, la controversia deve essere dichiarata estinta.
- In presenza di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la disciplina speciale.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata esclude il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
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