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Ordinanza

Ordinanza n. 480/2026 - Firenze, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601322

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: clausola del disciplinare di gara che prevedeva l'esclusione degli operatori economici originari della Repubblica Popolare Cinese o offerenti dispositivi medici originari della Cina in misura pari o superiore al 50% del valore totale del lotto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, limitatamente a sei lotti, la determinazione di ESTAR relativa all'affidamento mediante accordo quadro della fornitura di sistemi di occlusione per interventistica cardiaca e vascolare, il bando, il disciplinare e gli ulteriori documenti di gara, nonché i chiarimenti resi dalla stazione appaltante, gli atti e i pareri ANAC e gli eventuali successivi provvedimenti di aggiudicazione e stipula. La contestazione si concentra sulla clausola dell'art. 6 del disciplinare, interpretata dalla ricorrente come previsione di esclusione automatica anche degli operatori economici non originari della Repubblica Popolare Cinese che offrano dispositivi medici di origine cinese per un valore pari o superiore al 50% del valore complessivo dell'offerta. La ricorrente ha chiesto in via cautelare la sospensione della clausola e l'ammissione alla presentazione dell'offerta, oltre alla tutela in forma specifica e alla ripubblicazione dei lotti. Il TAR, nella sommaria delibazione cautelare, ha rilevato un possibile contrasto della portata escludente della clausola con l'art. 8 del regolamento UE n. 2022/1031, alla luce dell'interpretazione letterale, sistematica e teleologica della disposizione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che il ricorso presentasse elementi di fondatezza, pur sottolineando la necessità di un approfondimento nel giudizio di merito sulla complessa questione interpretativa relativa alla portata della misura IPI. In particolare, la clausola escludente appare non coerente con l'interpretazione letterale dell'art. 8 del regolamento UE n. 2022/1031, confermata dall'art. 6, paragrafo 6, lettera b), dello stesso regolamento e dalla finalità della misura, diretta a tutelare in senso ampio gli interessi economici dell'Unione, inclusi quelli degli operatori economici del settore attivi nel mercato interno. Il giudice ha quindi accolto la domanda cautelare, sospendendo gli effetti escludenti della clausola dell'art. 6 del disciplinare e disponendo l'ammissione con riserva della ricorrente alla fase di presentazione delle offerte. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 14 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa della domanda cautelare incidentale e consente l'adozione della misura di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

  • art. 8 Regolamento (UE) 2022/1031

    La clausola impugnata prevedeva l'esclusione degli operatori economici originari della Repubblica Popolare Cinese o offerenti dispositivi medici originari della Cina in misura pari o superiore al 50% del valore totale del lotto.

    La portata escludente prevista dalla lex specialis appare contrastare con l'interpretazione letterale della disposizione; tale interpretazione è stata ritenuta coerente anche con la lettura sistematica e teleologica del regolamento.

  • art. 6, par. 6, lett. b), Regolamento (UE) 2022/1031

    È richiamato quale elemento di conferma dell'interpretazione sistematica dell'art. 8 del regolamento e della delimitazione della misura IPI.

  • Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197

    È richiamato dalla disciplina di gara quale fonte della misura IPI applicata dalla stazione appaltante; la sua corretta interpretazione costituisce oggetto della controversia cautelare.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la clausola della lex specialis che prevede l'esclusione automatica degli operatori economici deve essere interpretata in conformità alla disciplina europea che fonda la causa di esclusione; ove la clausola ne ampli apparentemente la portata oltre il significato ricavabile dall'interpretazione letterale, sistematica e teleologica del regolamento europeo, sussistono elementi di fondatezza per sospenderne provvisoriamente gli effetti.
  • Le misure volte a tutelare gli interessi economici dell'Unione nell'ambito delle procedure di appalto devono essere interpretate considerando anche la protezione degli interessi degli operatori economici del settore operanti nel mercato interno.
  • Quando la questione interpretativa sulla portata di una causa di esclusione europea richiede un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare, il giudice può sospendere gli effetti escludenti della clausola e ammettere con riserva l'operatore economico alla presentazione dell'offerta, rinviando la definizione della questione al giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusione
RamiContratti pubblici
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiTutela cautelarePrimato del diritto UE e disapplicazioneConcorrenza ed evidenza pubblica

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