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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36410/2023 del 31/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) rispetto al capo b) (bancarotta fraudolenta documentale) si censura la qualificazione della condotta come bancarotta fraudolenta sostenendo che l'elemento psicologico fosse mera colpa e non dolo, per cui sarebbe configurabile la più lieve bancarotta semplice; 2) rispetto al capo c) (bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione) si lamenta che la condanna si sarebbe basata su mere presunzioni insufficienti a provare la distrazione patrimoniale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui sussiste la bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale commessa dall'imputato, mantenendo la riforma operata in appello (attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante e conseguente riduzione della pena). La Corte ha motivato che: (i) ai sensi dell'art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare esistono due ipotesi distinte (sottrazione/distruzione/falsificazione, che richiede dolo specifico, e la tenuta dei libri "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari", che richiede dolo intenzionale); (ii) nel caso concreto i giudici di merito hanno individuato una serie di indici di fraudolenza e di volontà di occultamento (consegna parziale dei libri obbligatori, mancanza del libro inventari, contabilità incompleta o non attendibile dal 2008, beni non rinvenuti o venduti senza registrazione, dichiarazioni mendaci su furti/pignoramenti, vendita di autovettura societaria con ricavo non versato nelle casse sociali e successiva intestazione/esportazione) che comprovano la consapevolezza dell'imputato circa l'impossibilità di ricostruire patrimonio e affari; (iii) la distrazione patrimoniale è configurata dalla fuoriuscita del bene dal patrimonio societario e dal mancato reperimento del ricavato, indipendentemente dalla forma dell'atto e dalla possibilità di recupero. Pertanto il ricorso è infondato e rigettato; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare

    tenuta dei libri e delle scritture contabili "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari"; sottrazione, distruzione e falsificazione di libri o scritture contabili

    La norma contiene due distinte fattispecie: la prima (sottrazione/distruzione/falsificazione) richiede dolo specifico (scopo di procurare ingiusto profitto o recare pregiudizio ai creditori); la seconda (tenuta in guisa da non rendere possibile la ricostruzione) richiede dolo intenzionale rispetto all'impossibilità di ricostruzione, ed il dolo generico può essere desunto da indici concreti di consapevolezza della capacità della condotta di pregiudicare i creditori.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.

    Norma processuale che individua i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (vizio di applicazione della legge penale e vizio di motivazione). La Corte ne ricava l'inammissibilità/infondamento dei motivi quando la motivazione di merito è logica e adeguata.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra le diverse ipotesi di bancarotta documentale previste dall'art. 216: la sottrazione/distruzione/falsificazione richiede dolo specifico, mentre la tenuta irregolare che impedisce la ricostruzione richiede dolo intenzionale rispetto all'impossibilità di ricostruzione.
  • Per affermare il dolo (generico o intenzionale) nella bancarotta documentale non basta la mera irregolarità contabile: è necessario un quadro indiziario che dimostri la consapevolezza che l'irregolarità avrebbe reso impossibile la ricostruzione del patrimonio e degli affari (consegna parziale dei libri, mancanze sistematiche, occultamento di beni, dichiarazioni false, vendite non registrate, assenza del ricavato).
  • La distrazione patrimoniale si concretizza con la fuoriuscita del bene dal patrimonio del fallito e con il depauperamento a danno dei creditori; rileva il fatto materiale della sottrazione o del mancato reperimento del ricavo, indipendentemente dalla forma dell'atto o dalla possibilità di successivo recupero.
  • Le difficoltà economiche personali dell'amministratore possono essere valutate ai fini delle attenuanti ma non escludono il reato quando gli elementi fattuali dimostrano la volontà e la consapevolezza di occultamento o distrazione.
  • In sede di impugnazione in Cassazione il giudizio sul vizio di motivazione richiede che la Corte valuti la logica e la coerenza della motivazione di merito: ove i giudici di merito abbiano fornito spiegazioni adeguate e basate su indici concreti, il ricorso per vizio di motivazione è destinato a essere rigettato.

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