Cassazione Penale, Sentenza n. 19101/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello del 22/05/2025 che li aveva ritenuti responsabili, in parte confermando la decisione di primo grado, del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per avere "esposto passività inesistenti" annotando in contabilità un debito di euro 600.000 nei confronti della Wolffs S.r.l. (società riconducibile a Luppi). I motivi di ricorso contestano: violazione dell'art. 522 c.p.p. per presunta novità del fatto ritenuto; insussistenza o soggettività dell'inesistenza della prestazione (sostengono che la prestazione fu resa da Luppi personalmente); carenze di motivazione sul dolo specifico richiesto dall'art. 216 l. fall.; richiesta di riconoscimento di attenuanti (in particolare risarcimento) e deduzioni processuali sulla rinnovazione dell'istruttoria e sulla quantificazione e motivazione delle pene accessorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi ritenendoli complessivamente infondati. Ha confermato i principi richiamati dalla Corte di appello: l'annotazione in bilancio del debito verso Wolffs ha configurato l'esposizione di passività inesistenti ai sensi dell'art. 216 l. fall., fattispecie che rileva anche senza reale fuoriuscita di risorse e comporta un danno potenziale alla garanzia patrimoniale dei creditori; si tratta di un reato di pericolo concreto che, per la fattispecie di esposizione di passività inesistenti, richiede il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori, elemento che l'appello ha motivatamente ravvisato alla luce del coinvolgimento gestionale degli imputati e del movente (consentire a Luppi di concorrere al riparto tramite cessione del credito). Le censure sull'art. 522 c.p.p. sono respinte (non si è trattato di mutamento radicale del fatto né di pregiudizio reale alla difesa); le richieste di attenuanti per transazione/risarcimento sono respinte perché la transazione non costituisce risarcimento integrale richiesto dall'art. 62 n.6 c.p.; le doglianze sulla dosimetria delle pene accessorie e sulla rinnovazione dell'istruttoria non sono fondate. Conseguentemente i ricorsi sono rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 216, primo comma, n. 1, legge fallimentare
La Corte interpreta la disposizione come comprensiva anche dell'"esposizione o riconoscimento di passività inesistenti" che integra bancarotta fraudolenta patrimoniale; tale fattispecie è reato di pericolo concreto e richiede dolo specifico (scopo di arrecare pregiudizio ai creditori) perché la riduzione della garanzia è potenziale e si concretizza nella ripartizione dell'attivo.
art. 217 legge fallimentare
Richiamato in relazione all'estinzione per prescrizione del reato contestato (omessa richiesta di fallimento) accertata in sede di appello.
art. 2389 cod. civ.
La Corte utilizza la norma per evidenziare che il compenso dell'amministratore della società richiede deliberazione assembleare e che operazioni finalizzate ad aggirare tale regime (attraverso società "schermo" e cessioni di credito) possono evidenziare l'intento fraudolento.
art. 2364, primo comma, n. 3 cod. civ.
Richiamato con riferimento ai limiti e agli obblighi di comportamento degli amministratori in società di capitali, utile a qualificare come anomala la pretesa di compensi non deliberati.
art. 522 cod. proc. pen.
Contestazione difensiva che la Corte di Cassazione respinge: la sentenza di merito non ha introdotto un fatto nuovo tale da violare il principio di corrispondenza tra imputazione e sentenza, perché non vi è stata trasformazione radicale degli elementi essenziali dell'imputazione né pregiudizio concreto alla difesa.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama il limite alla esposizione motivazionale dei ricorsi in Cassazione; i ricorsi sono stati considerati nei limiti richiesti per la motivazione.
art. 62, n. 6, primo comma, cod. pen.
La Corte ricorda che l'attenuante per il risarcimento del danno richiede riparazione integrale; la transazione intervenuta non è stata considerata risarcimento integrale e quindi non ha dato diritto all'attenuante piena.
art. 219, secondo comma, n. 1, legge fallimentare
Norma sull'aggravante per pluralità di fatti di bancarotta; la Corte osserva che l'aggravante è venuta meno in parte per le assoluzioni/disposizioni intervenute in appello, e spiega come ciò abbia inciso sulla quantificazione della pena.
art. 133 cod. pen.
Richiamato rispetto alla motivazione richiesta per l'applicazione delle pene accessorie: se tali pene sono applicate in misura elevata è necessaria specifica motivazione; nel caso di specie le pene accessorie sono state ridotte e non risultano applicate in misura eccedente la media edittale, perciò non è richiesta motivazione supplementare.
art. 2740 cod. civ.
Richiamato per il principio della garanzia patrimoniale dei creditori: la condotta che fittiziamente "gonfia" le passività incide sulla garanzia patrimoniale e può essere penalmente rilevante.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Citato in relazione alla possibilità di dedurre travisamento della prova in Cassazione: la Corte ricorda i limiti di utilizzazione della "doppia conforme" e le condizioni perché il vizio possa formare motivo di cassazione.
art. 1418 cod. civ.
Richiamato nella disamina civilistica sul divieto di eludere norme imperative (es. disciplina del compenso degli amministratori), utile per valutare la validità di contratti di consulenza con la società amministrata.
Massime di principio
- L'esposizione o il riconoscimento di passività inesistenti in bilancio integra bancarotta fraudolenta patrimoniale ai sensi dell'art. 216 l. fall. anche senza effettiva fuoriuscita di risorse: rileva l'idoneità della condotta a pregiudicare la garanzia patrimoniale dei creditori (reato di pericolo concreto).
- Per la fattispecie dell'esposizione di passività inesistenti è richiesto il dolo specifico (scopo di arrecare pregiudizio ai creditori); elementi probatori utili sono l'intenzionalità dell'operazione, legami gestionali e movente (es. favorire la partecipazione al riparto di un amministratore).
- La contestazione ai sensi dell'art. 522 c.p.p. per presunta "novità" del fatto riesce solo se la sentenza modifica radicalmente gli elementi essenziali dell'imputazione e arreca un pregiudizio concreto alla possibilità di difendersi; differenze di qualificazione che ricadono nel medesimo nucleo fattuale non bastano.
- La transazione con la curatela o pagamenti parziali non sostituiscono il risarcimento integrale richiesto per il riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62 n.6 c.p.; la mera composizione transattiva non determina automaticamente la prevalenza delle attenuanti.
- La rinnovazione istruttoria in appello è un rimedio eccezionale: va chiesta e motivata con riferimento alla necessità effettiva della prova per colmare un vulnus probatorio; il giudice d'appello può ritenere la rinnovazione superflua se gli elementi già assunti sono ritenuti sufficienti.
- Le pene accessorie previste per i reati fallimentari richiedono motivazione specifica se adottate in misura superiore alla media edittale; se invece sono applicate in misura ridotta rispetto alla media non necessita motivazione addizionale.
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