Sentenza n. 669/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 567/2024 del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro (R.G. n. 137/2024), pubblicata in data 15.10.2024, notificata il 21.10.2024 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione a parte ricorrente del risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti di lavoro dell'importo di euro 7.847,40.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 7.847,40, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti di lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ex art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 567/2024 del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a corrisponderle euro 7.847,40 a titolo di risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti di lavoro. Ha chiesto il pagamento del capitale e degli interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'inadempimento. Il TAR ha verificato la regolarità del titolo, attestato conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c. nel testo risultante dalle modifiche del d.lgs. 149/2022, la notificazione del 21 ottobre 2024 presso il domicilio reale dell'Amministrazione e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza civile e di pagare alla ricorrente le somme liquidate, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale protrarsi dell'inadempimento ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, autorizzandolo a delegare l'esercizio concreto dei poteri a dirigenti o funzionari della Direzione generale competente, i quali dovranno provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla segnalazione della ricorrente. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione del dipendente pubblico incaricato. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 800,00 per spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti, rilevando la serialità delle inottemperanze ministeriali relative a condanne risarcitorie per l'illegittima reiterazione di contratti a termine.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile può essere utilizzata per l'ottemperanza se attestata conforme all'originale; non è più necessaria la spedizione in forma esecutiva a decorrere dalla data indicata nel testo.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c., eliminando la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
Ha previsto l'abrogazione della necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Impone il decorso di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo prima dell'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'Amministrazione; il termine è applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, quando l'Amministrazione non abbia adempiuto spontaneamente alle statuizioni di condanna.
- Ai fini dell'ottemperanza è sufficiente la produzione di una copia del titolo civile attestata conforme all'originale secondo l'art. 475 c.p.c.; dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022 non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva.
- Prima della proposizione del ricorso per ottemperanza volto all'esecuzione di una condanna pecuniaria contro una pubblica amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo.
- Quando l'inadempimento dell'Amministrazione al giudicato risulti non contestato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta individuato in un dipendente pubblico, quando l'incarico sia connesso ai compiti istituzionali dell'Amministrazione di appartenenza, non ha diritto a un compenso ulteriore rispetto alla retribuzione ordinaria.
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