Sentenza del 23/03/2017 n. 455 - Comm. Trib. Prov. Avellino
Processo tributario - Integrazione del contraddittorio - Scadenza del termine assegnato - Assenza di eventi non imputabili alla parte onerata - Estinzione del processo - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl mancato adempimento dell’ordine di integrazione del contraddittorio ha comportato l’estinzione del processo. La proroga del termine perentorio sarebbe stata possibile solo in presenza di un impedimento non imputabile alla parte e su istanza tempestiva, proposta prima della scadenza.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente non ha rispettato il termine perentorio assegnato dal magistrato per integrare il contraddittorio nei confronti del litisconsorte. Non risultano eventi non imputabili al ricorrente tali da giustificare una proroga, né una richiesta di proroga presentata prima della scadenza del termine.
Norme richiamate
Art. 153 c.p.c.
La rimessione in termini può essere concessa quando la parte dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile.
La proroga o rimessione in termini è ammessa solo in presenza di un evento non imputabile alla parte onerata e non costituisce una possibilità automatica.
Art. 45, comma 1, d.lgs. 546/1992
Il processo tributario può estinguersi quando non vengono compiuti gli atti necessari alla sua prosecuzione, tra cui l’integrazione del contraddittorio entro il termine assegnato.
Art. 59, comma 1, lettera b), d.lgs. 546/1992
La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario giustifica l’estinzione del processo quando la parte onerata non adempie tempestivamente all’ordine del giudice.
Massime di principio
- Quando il giudice assegna un termine perentorio per integrare il contraddittorio, la parte deve rispettarlo integralmente, altrimenti il processo può essere dichiarato estinto.
- Una proroga o rimessione in termini è possibile soltanto se la decadenza dipende da un evento oggettivo e non imputabile alla parte.
- L’istanza di proroga deve essere presentata prima della scadenza del termine; una richiesta successiva, di regola, non evita la decadenza.
- La parte onerata deve attivarsi con tempestività e documentare l’impedimento, non essendo sufficiente invocare genericamente difficoltà organizzative o ritardi.
- La mancata integrazione del contraddittorio impedisce la prosecuzione valida del giudizio e può determinare l’estinzione senza esame del merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 mar 2017Sentenza del 23/03/2017 n. 93 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 23 mar 2017Sentenza del 23/03/2017 n. 206 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 23 mar 2017Sentenza del 23/03/2017 n. 211 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 23 mar 2017Sentenza del 23/03/2017 n. 1551 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 23 mar 2017Sentenza del 23/03/2017 n. 18 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 23 mar 2017Sentenza del 23/03/2017 n. 19 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →