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Ordinanza

Ordinanza n. 10893/2026 - Roma, Sezione 3

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio – rigetto formatosi ex art. 25, comma 4, della L. n. 241/1990 s.m.i. con riferimento all’istanza di accesso agli atti inoltrata a mezzo pec da parte ricorrente, in data 27 gennaio 2026, alle Amministrazioni odierne resistenti; nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, all’esibizione e alla consegna a parte ricorrente della suddetta documentazione richiesta.

Giustizia amministrativa202603692

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata il 27 gennaio 2026, nonché mancata esibizione della documentazione richiesta

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-rigetto formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. n. 241/1990, sull'istanza di accesso trasmessa via PEC alle amministrazioni resistenti, nonché la condanna delle stesse all'esibizione e consegna della documentazione. La controversia riguarda le modalità di predisposizione, caricamento, correzione e validazione delle domande delle prove, comprese le domande a completamento e i relativi sinonimi, nell'ambito di una procedura selettiva universitaria svolta con l'ausilio della piattaforma informatica CINECA. Il TAR ha rilevato dubbi sulle modalità concrete di operato delle commissioni e sul funzionamento del sistema informatico. Il giudice si è riservato ogni profilo processuale, in particolare l'eventuale improcedibilità della domanda contro il silenzio-diniego ministeriale per mancata impugnazione del sopravvenuto riscontro dell'amministrazione.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della domanda di accesso e ha disposto un'istruttoria a carico delle amministrazioni intimate, imponendo loro di fornire entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza documentati chiarimenti e la relativa documentazione. In particolare, le amministrazioni dovranno chiarire: le modalità di predisposizione delle domande e delle risposte, inclusi i sinonimi delle domande a completamento, e il caricamento dei dati sulla piattaforma CINECA; le modalità di correzione e validazione degli elaborati da parte di CINECA e delle commissioni di Ateneo; il grado di automatizzazione del sistema e l'eventuale spazio di discrezionalità delle commissioni nella valutazione dei sinonimi e nella qualificazione delle risposte come corrette o errate; l'eventuale ampliamento dell'elenco dei sinonimi dopo l'inizio delle correzioni del primo e del secondo appello e la relativa data; la possibilità per le commissioni di riconoscere come corrette risposte non comprese nell'elenco predeterminato dei sinonimi. La definizione del giudizio è stata riservata all'esito dell'istruttoria, con fissazione della camera di consiglio al 15 luglio 2026. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    La disposizione è indicata quale fondamento del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso; il TAR ha riservato la valutazione sulla procedibilità della domanda in relazione all'eventuale sopravvenuto riscontro dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio relativo a un'istanza di accesso, quando emergano dubbi documentati sulle modalità di formazione, gestione informatica e valutazione degli atti richiesti, il giudice può disporre un'istruttoria prima di decidere sull'illegittimità del silenzio-rigetto e sull'ordine di esibizione.
  • L'istruttoria giudiziale sull'accesso può riguardare non solo l'esistenza materiale dei documenti, ma anche le procedure amministrative e informatiche attraverso cui essi sono stati predisposti, caricati, corretti e validati, quando tali elementi siano necessari per valutare consapevolmente la domanda di accesso.
  • Quando un'amministrazione fornisce un riscontro successivo alla formazione del silenzio-diniego, la procedibilità dell'azione avverso il silenzio può dipendere dalla mancata impugnazione del sopravvenuto provvedimento; tale questione deve essere esaminata dal giudice secondo le concrete modalità e il contenuto del riscontro.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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