Sentenza del 11/11/2015 n. 23070 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'insufficienza della motivazione. L'accertamento riguardava l'anno d'imposta 2001 e contestava costi non deducibili relativi a fatture ritenute, in tutto o in parte, inesistenti, nonché l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. L'Agenzia sosteneva che la CTR non avesse valutato adeguatamente gli elementi contenuti nei processi verbali di constatazione, in particolare la natura di società cartiere delle imprese fornitrici, l'assenza di strutture, mezzi, sedi e contabilità idonei a effettuare le forniture e la dichiarazione di un legale rappresentante di non avere intrattenuto rapporti commerciali con la contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo parzialmente fondato. Ha rilevato che la CTR aveva fondato il rigetto dell'appello dell'Ufficio sulla minima incidenza delle fatture contestate sul volume complessivo degli acquisti, sull'assenza di differenze tra acquisti e vendite e sul fatto che la contribuente non fosse stata qualificata come società cartiera. Tali argomenti, però, non erano sufficienti a neutralizzare gli elementi riguardanti la natura cartiera delle società fornitrici e la dichiarata mancanza di rapporti commerciali. L'equivalenza tra fatture di acquisto e fatture di vendita può infatti essere soltanto cartolare e non dimostra l'effettività delle operazioni se gli altri elementi ne evidenziano l'inesistenza. La censura relativa al PVC del 28 giugno 2005 è stata invece dichiarata inammissibile, poiché i versamenti indicati riguardavano il 2003 e non l'anno d'imposta 2001. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa ad altra sezione della CTR delle Marche, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
insufficienza della motivazione
La Corte ha esaminato la denuncia di motivazione insufficiente e ha ritenuto che la CTR non avesse valutato in modo adeguato e logicamente completo alcuni elementi probatori decisivi.
Principio dell'ultrattività del mandato alla lite
In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione dell'evento comporta che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato.
La cancellazione della società dal registro delle imprese non ha determinato l'inammissibilità del ricorso, poiché il difensore già costituito ha continuato a rappresentare la parte nel processo, non essendo stato dichiarato o notificato l'evento interruttivo.
Massime di principio
- In una contestazione di fatture per operazioni inesistenti, il giudice deve valutare complessivamente tutti gli indizi, inclusa la natura di società cartiera dei fornitori, l'assenza di strutture e mezzi adeguati e le dichiarazioni di mancati rapporti commerciali.
- Il fatto che le merci risultino contabilmente acquistate e rivendute, o che non emergano squilibri tra acquisti e vendite, non prova da solo l'effettività delle operazioni: la corrispondenza può essere meramente cartolare.
- La circostanza che l'acquirente non sia una società cartiera è normalmente irrilevante quando l'accertamento riguarda la natura fittizia delle operazioni poste in essere dai fornitori.
- Una motivazione è insufficiente quando omette di confrontarsi con elementi probatori potenzialmente decisivi indicati dall'Amministrazione finanziaria; in tal caso la sentenza può essere cassata con rinvio.
- Gli elementi probatori devono riferirsi allo specifico anno d'imposta oggetto dell'accertamento: dati relativi ad annualità diverse non sono, di regola, decisivi per confermare la pretesa fiscale.
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